Il lavoro affronta il vasto e discusso tema della responsabilità civile delle Autorità di vigilanza, traendo spunto da una pronuncia di merito (Trib. Novara, n. 457/11) relativa ad un caso di (asserito, ma non provato) omesso controllo, da parte della Consob, in ordine all’attività di negoziazione di titoli del debito pubblico argentino svolta da un istituto bancario. Dopo avere analizzato il fondamento teorico della responsabilità civile delle Autorità di vigilanza, con particolare riferimento alle ipotesi di omesso controllo, ed esaminato alcuni punti controversi della materia (relativi sia all’inquadramento della responsabilità medesima in termini di responsabilità extracontrattuale, che alla discussa limitazione ex lege ai soli casi di dolo o colpa grave), si individuano gli specifici profili di interesse della pronuncia in commento, la cui portata trascende il classico e più limitato ambito della responsabilità da omesso controllo sulle informazioni al mercato. Sulla scorta delle considerazioni svolte, si manifesta adesione al contenuto della decisione (che esclude la responsabilità della Consob, per carenza di prova in ordine sia alla pretesa antigiuridicità della condotta dell’ente di controllo, sia al nesso di causalità tra quest’ultima ed il danno lamentato dagli attori), che si ritiene caratterizzata da rigore argomentativo e da una corretta applicazione dei consolidati principi in materia di responsabilità aquiliana della P.A. Da ultimo, si affronta brevemente il problema, non privo di rilevanti implicazioni pratiche, della decorrenza del termine prescrizionale per la proposizione dell’azione risarcitoria da parte dell’investitore danneggiato.

BOND ARGENTINI E RESPONSABILITA' DELLA CONSOB. ANCORA UNA PRONUNCIA A FAVORE DELLE AUTORITA' DI VIGILANZA

CIRAOLO, Francesco
2012-01-01

Abstract

Il lavoro affronta il vasto e discusso tema della responsabilità civile delle Autorità di vigilanza, traendo spunto da una pronuncia di merito (Trib. Novara, n. 457/11) relativa ad un caso di (asserito, ma non provato) omesso controllo, da parte della Consob, in ordine all’attività di negoziazione di titoli del debito pubblico argentino svolta da un istituto bancario. Dopo avere analizzato il fondamento teorico della responsabilità civile delle Autorità di vigilanza, con particolare riferimento alle ipotesi di omesso controllo, ed esaminato alcuni punti controversi della materia (relativi sia all’inquadramento della responsabilità medesima in termini di responsabilità extracontrattuale, che alla discussa limitazione ex lege ai soli casi di dolo o colpa grave), si individuano gli specifici profili di interesse della pronuncia in commento, la cui portata trascende il classico e più limitato ambito della responsabilità da omesso controllo sulle informazioni al mercato. Sulla scorta delle considerazioni svolte, si manifesta adesione al contenuto della decisione (che esclude la responsabilità della Consob, per carenza di prova in ordine sia alla pretesa antigiuridicità della condotta dell’ente di controllo, sia al nesso di causalità tra quest’ultima ed il danno lamentato dagli attori), che si ritiene caratterizzata da rigore argomentativo e da una corretta applicazione dei consolidati principi in materia di responsabilità aquiliana della P.A. Da ultimo, si affronta brevemente il problema, non privo di rilevanti implicazioni pratiche, della decorrenza del termine prescrizionale per la proposizione dell’azione risarcitoria da parte dell’investitore danneggiato.
2012
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