La problematica delle condizioni personali del reo in relazione alle quali il nostro ordinamento modula la reazione sanzionatoria alla commissione del fatto di reato, individuate anche per il minore nell’imputabilità e nella pericolosità sociale, è solitamente affrontata avuto riguardo al soggetto in età adulta. Lo studio monografico si propone di approfondire l’analisi delle categorie dell’imputabilità e della pericolosità con peculiare riguardo al reo in età minore, al fine di verificare la tenuta dell’attuale sistema sanzionatorio minorile a fronte delle indicazioni rintracciabili nella Carta fondamentale e degli input provenienti dalla normativa transnazionale e di indagare l’opportunità di una diversa strategia sanzionatoria nei riguardi del delinquente minorenne. La riflessione sulla funzione assegnata dal Costituente alla pena stricto sensu intesa, implicando la considerazione del principio di colpevolezza, insinua la consapevolezza che la sanzione penale criminale può trovare applicazione solo nei riguardi dei consociati in grado di comprendere il disvalore giuridico-sociale del fatto perpetrato, così evidenziando un rapporto d’implicazione necessaria tra la rimproverabilità del reo e la sua punibilità, che sembra a sua volta svelare una relazione di stretta contiguità tra l’imputabilità e la conoscibilità della norma incriminatrice. Del pari, l’indagine diacronica sull’imputabilità minorile, condotta senza riguardo ai confini geopolitici, rivela la risalente riflessione sui rapporti tra responsabilità criminale e capacità di discernere la “meritevolezza di pena pubblica”, che impegnò soprattutto la dottrina e il legislatore d’Oltralpe con particolare riguardo proprio al sistema minorile, tributario di un ruolo avanguardistico nella disciplina della Schuldfähigkeit. Anche il presupposto personale della pericolosità sociale, solitamente trascurato dalla dottrina, svela un ruolo precursore del diritto penale minorile, in seno al quale negli anni settanta prese avvio il processo di abolizione delle forme presuntive di pericolosità. La scarsa considerazione per i presupposti categoriali del sistema sanzionatorio minorile ha incoraggiato modifiche puntuali della disciplina vigente al di fuori di una prospettiva di strutturazione organica del settore. Fra l’altro, l’intento di corrispondere all’avvertita esigenza di diversificare la risposta istituzionale alla delinquenza minorile ha trovato sfogo nell’impropria sede processuale, rischiando di compromettere i diritti costituzionalmente garantiti del giovane reo, rispetto ai quali si segnala una contrapposizione tra la specificità minorile e le garanzie costituzionali; antinomia non estranea alla stessa giurisprudenza della Consulta. La mancanza di un’organica politica legislativa in materia penale minorile ha così ostacolato la realizzazione di un sistema sanzionatorio distinto, tale da costituire un reale statuto penale del minore. Di contro, solo l’assunzione di una puntuale presa di posizione sulla funzione della pena minorile può contribuire a verificare l’opportunità dell’intervento penale nei riguardi del minorenne ed (eventualmente) a individuare le modalità della sua realizzazione, di modo che la dimensione processuale, nonché quella esecutiva, costituiscano la naturale sede per sviluppare precise scelte da effettuare in sede sostanziale, in coerenza con i principi cui esse si ispirano. In proposito la riflessione in chiave costituzionale sembra suggerire una diversa funzione della sanzione penale minorile, individuabile nell’educazione, di per sé non assimilabile né alla rieducazione né alla risocializzazione, che dovrebbe trovare soddisfazione in un appropriato complesso di interventi non necessariamente di carattere punitivo. Al riguardo utili suggerimenti potrebbero venire dalla comparazione con altri ordinamenti giuridici; in questo senso, nel panorama degli ordinamenti giuridici dell’Europa continentale, il sistema penale minorile tedesco si presta a costituire un valido modello di confronto, non solo per la disciplina che lo sostanzia, ma anche per la riflessione dogmatica che storicamente lo ha interessato. Il ripensamento dell’attuale sistema penale minorile dovrebbe poi dare adeguata risposta alla spinosa questione del trattamento da riservare al minore reo affetto da deficit psichici patologici; problematica manifestatasi soprattutto a seguito della declaratoria d’incostituzionalità che ha investito l’art. 222 c.p. nella parte in cui prevedeva l’applicabilità dell’ospedale psichiatrico giudiziario al minorenne. In proposito, la specificità minorile suggerisce l’introduzione di misure a carattere terapeutico peculiari, contrariamente alla tradizione giuridica che ha caratterizzato la nostra disciplina in materia, disinvoltamente orientata a considerare assorbente la condizione patologica rispetto a quella di minorità. In breve: la valorizzazione dell’indagine sugli istituti dell’imputabilità e della pericolosità sociale, mentre de lege lata può contribuire a delineare un quadro organico del sistema penale minorile vigente, sembra indirizzare de iure condendo verso l’introduzione di un distinto complesso sanzionatorio per il reo in età minore, maggiormente coerente con la funzione pedagogica dichiaratamente espressa dalla normativa transnazionale in materia e sottesa alla stessa riflessione in chiave costituzionale sulla funzione della pena.

Il sistema penale minorile. Imputabilità, pericolosità ed esigenze educative.

PANEBIANCO, Giuseppina
2012-01-01

Abstract

La problematica delle condizioni personali del reo in relazione alle quali il nostro ordinamento modula la reazione sanzionatoria alla commissione del fatto di reato, individuate anche per il minore nell’imputabilità e nella pericolosità sociale, è solitamente affrontata avuto riguardo al soggetto in età adulta. Lo studio monografico si propone di approfondire l’analisi delle categorie dell’imputabilità e della pericolosità con peculiare riguardo al reo in età minore, al fine di verificare la tenuta dell’attuale sistema sanzionatorio minorile a fronte delle indicazioni rintracciabili nella Carta fondamentale e degli input provenienti dalla normativa transnazionale e di indagare l’opportunità di una diversa strategia sanzionatoria nei riguardi del delinquente minorenne. La riflessione sulla funzione assegnata dal Costituente alla pena stricto sensu intesa, implicando la considerazione del principio di colpevolezza, insinua la consapevolezza che la sanzione penale criminale può trovare applicazione solo nei riguardi dei consociati in grado di comprendere il disvalore giuridico-sociale del fatto perpetrato, così evidenziando un rapporto d’implicazione necessaria tra la rimproverabilità del reo e la sua punibilità, che sembra a sua volta svelare una relazione di stretta contiguità tra l’imputabilità e la conoscibilità della norma incriminatrice. Del pari, l’indagine diacronica sull’imputabilità minorile, condotta senza riguardo ai confini geopolitici, rivela la risalente riflessione sui rapporti tra responsabilità criminale e capacità di discernere la “meritevolezza di pena pubblica”, che impegnò soprattutto la dottrina e il legislatore d’Oltralpe con particolare riguardo proprio al sistema minorile, tributario di un ruolo avanguardistico nella disciplina della Schuldfähigkeit. Anche il presupposto personale della pericolosità sociale, solitamente trascurato dalla dottrina, svela un ruolo precursore del diritto penale minorile, in seno al quale negli anni settanta prese avvio il processo di abolizione delle forme presuntive di pericolosità. La scarsa considerazione per i presupposti categoriali del sistema sanzionatorio minorile ha incoraggiato modifiche puntuali della disciplina vigente al di fuori di una prospettiva di strutturazione organica del settore. Fra l’altro, l’intento di corrispondere all’avvertita esigenza di diversificare la risposta istituzionale alla delinquenza minorile ha trovato sfogo nell’impropria sede processuale, rischiando di compromettere i diritti costituzionalmente garantiti del giovane reo, rispetto ai quali si segnala una contrapposizione tra la specificità minorile e le garanzie costituzionali; antinomia non estranea alla stessa giurisprudenza della Consulta. La mancanza di un’organica politica legislativa in materia penale minorile ha così ostacolato la realizzazione di un sistema sanzionatorio distinto, tale da costituire un reale statuto penale del minore. Di contro, solo l’assunzione di una puntuale presa di posizione sulla funzione della pena minorile può contribuire a verificare l’opportunità dell’intervento penale nei riguardi del minorenne ed (eventualmente) a individuare le modalità della sua realizzazione, di modo che la dimensione processuale, nonché quella esecutiva, costituiscano la naturale sede per sviluppare precise scelte da effettuare in sede sostanziale, in coerenza con i principi cui esse si ispirano. In proposito la riflessione in chiave costituzionale sembra suggerire una diversa funzione della sanzione penale minorile, individuabile nell’educazione, di per sé non assimilabile né alla rieducazione né alla risocializzazione, che dovrebbe trovare soddisfazione in un appropriato complesso di interventi non necessariamente di carattere punitivo. Al riguardo utili suggerimenti potrebbero venire dalla comparazione con altri ordinamenti giuridici; in questo senso, nel panorama degli ordinamenti giuridici dell’Europa continentale, il sistema penale minorile tedesco si presta a costituire un valido modello di confronto, non solo per la disciplina che lo sostanzia, ma anche per la riflessione dogmatica che storicamente lo ha interessato. Il ripensamento dell’attuale sistema penale minorile dovrebbe poi dare adeguata risposta alla spinosa questione del trattamento da riservare al minore reo affetto da deficit psichici patologici; problematica manifestatasi soprattutto a seguito della declaratoria d’incostituzionalità che ha investito l’art. 222 c.p. nella parte in cui prevedeva l’applicabilità dell’ospedale psichiatrico giudiziario al minorenne. In proposito, la specificità minorile suggerisce l’introduzione di misure a carattere terapeutico peculiari, contrariamente alla tradizione giuridica che ha caratterizzato la nostra disciplina in materia, disinvoltamente orientata a considerare assorbente la condizione patologica rispetto a quella di minorità. In breve: la valorizzazione dell’indagine sugli istituti dell’imputabilità e della pericolosità sociale, mentre de lege lata può contribuire a delineare un quadro organico del sistema penale minorile vigente, sembra indirizzare de iure condendo verso l’introduzione di un distinto complesso sanzionatorio per il reo in età minore, maggiormente coerente con la funzione pedagogica dichiaratamente espressa dalla normativa transnazionale in materia e sottesa alla stessa riflessione in chiave costituzionale sulla funzione della pena.
2012
Itinerari di Diritto Penale
9788834835944
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