La transazione, laddove intervenga in funzione del superamento di pretese e contestazioni relative ai principi e alle regole del nuovo diritto contrattuale, pone delicati problemi di coordinamento. L'art. 1972 distingue, infatti, tra la transazione su titolo nullo e la transazione su titolo illecito, stabilendo la validità, nel primo caso e la nullità nel secondo. Invalidità e illiceità costituiscono, com'è noto, predicati autonomi della negozialità, richiamando principi e regole diverse in funzione della autonoma e differente qualificazione che vi presiede. Resta, dunque, da interrogarsi circa la incidenza della violazione dei principi e delle regole del nuovo diritto dei contratti, funzionali alla tutela del c.d. contraente debole e alla strutturazione concorrenziale del mercato e, in particolare, se se ne possa predicare la illiceità. Il problema viene in rilievo, dunque, con riferimento alla categoria del c.d. contratto asimmetrico, caratterizzato dalla debolezza del ruolo negoziale di una delle parti, laddove lo stesso costituisca caput e fundamentum di reciproche concessioni delle parti, risultando l'alternativa segnata dall'art. 1972 c.c. tra la validità e l'invalidità (sub specie nullitatis) della transazione strettamente implicata dall'esito della qualificazione sotto il profilo della liceità/illiceità e della validità/invalidità del titolo negoziale sul quale é intervenuta. Occorre poi stabilire, ove si concluda per la nullità della transazione (per illiceità), ai sensi del dell'art. 1972 1° comma c.c., la possibile estensione dei meccanismi operativi della nullità di protezione, che funzionerebbe, dunque, come nullità virtuale (di protezione), ai sensi dell'art. 1418 c.c.

La transazione nel diritto europeo dei contratti regole e rimedi

GALLETTI, Massimo
2012-01-01

Abstract

La transazione, laddove intervenga in funzione del superamento di pretese e contestazioni relative ai principi e alle regole del nuovo diritto contrattuale, pone delicati problemi di coordinamento. L'art. 1972 distingue, infatti, tra la transazione su titolo nullo e la transazione su titolo illecito, stabilendo la validità, nel primo caso e la nullità nel secondo. Invalidità e illiceità costituiscono, com'è noto, predicati autonomi della negozialità, richiamando principi e regole diverse in funzione della autonoma e differente qualificazione che vi presiede. Resta, dunque, da interrogarsi circa la incidenza della violazione dei principi e delle regole del nuovo diritto dei contratti, funzionali alla tutela del c.d. contraente debole e alla strutturazione concorrenziale del mercato e, in particolare, se se ne possa predicare la illiceità. Il problema viene in rilievo, dunque, con riferimento alla categoria del c.d. contratto asimmetrico, caratterizzato dalla debolezza del ruolo negoziale di una delle parti, laddove lo stesso costituisca caput e fundamentum di reciproche concessioni delle parti, risultando l'alternativa segnata dall'art. 1972 c.c. tra la validità e l'invalidità (sub specie nullitatis) della transazione strettamente implicata dall'esito della qualificazione sotto il profilo della liceità/illiceità e della validità/invalidità del titolo negoziale sul quale é intervenuta. Occorre poi stabilire, ove si concluda per la nullità della transazione (per illiceità), ai sensi del dell'art. 1972 1° comma c.c., la possibile estensione dei meccanismi operativi della nullità di protezione, che funzionerebbe, dunque, come nullità virtuale (di protezione), ai sensi dell'art. 1418 c.c.
2012
9788834839140
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