Negli ultimi anni, al fine di garantire la tutela dei diritti del cittadino, tra i Paesi della C.E. - anche sulla base delle iniziative promosse dai Paesi Anglosassoni - si sono affermate procedure definite Alternative Dispute Resolution Methods (ADR) o Risoluzione alternativa dei conflitti (RAC), intese quali soluzioni alternative alla giustizia ordinaria. Tuttavia, in Italia, le polemiche relative ai tempi di giudizio, alle spese processuali e alla alta litigiosità fra le parti, hanno fatto si che il ricorso alle ADR assumesse una propria autonomia, abbandonando di fatto il ruolo di mera alternativa. Il Governo italiano con il D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 integrato dai successivi Decreti n. 180/2010 e n. 145/2011 ha di fatto introdotto l’istituto della mediazione e della figura del mediatore, non ancora presente nella precedente legge 69/2009 apportando sostanziali modifiche in materia. Il procedimento di mediazione è obbligatorio, oltre che condizione di procedibilità della domanda giudiziale, con riferimento anche alle controversie in materia di risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità civile medica. A tal proposito, si ritiene che allo stato possa essere inquadrato, tra gli altri, quale limite all’applicabilità del procedimento di mediazione la carenza, ovvero l’incompleta e/o non adeguata, preparazione del mediatore/mediatore ausiliario e, di contro la necessità di ricorso ad altre figure quale i consulenti con aumento dei costi per le parti in causa. Con i decreti di cui sopra, si è cercato, in parte, di apportare alcuni correttivi a quegli aspetti che potevano influire sulla correttezza dell’applicabilità del procedimento di mediazione, primo fra tutti la competenza del mediatore: la legge non prevede che il mediatore debba possedere particolari competenze o requisiti. Nel D.M. n. 145/2011 viene invece specificato che “l’assegnazione degli affari di mediazione debba essere assegnata al mediatore dotato di specifica competenza professionale, preparazione desunta anche dalla tipologia di laurea posseduta”. Sulla base di tali premesse, gli autori, dopo aver ripercorso l’iter normativo che ha portato in Italia all’istituto della Mediazione/Conciliazione, delineano la figura del mediatore e le sue competenze nell’ambito della valutazione del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, soffermandosi inoltre sulle specifiche competenze necessarie per il mediatore chiamato ad assolvere il suo ruolo in casi di responsabilità professionale medica, laddove la proposta conciliativa deve prevedere una valutazione della pretesa stessa, l’accertamento del nesso causale ed al contempo del quantum risarcitorio

COMPETENZE E LIMITI DELLA”NUOVA” FIGURA DEL MEDIATORE DI CUI AL D.LGS. 28/2010

FENGA, Concettina;CARDIA, Giulio;
2012-01-01

Abstract

Negli ultimi anni, al fine di garantire la tutela dei diritti del cittadino, tra i Paesi della C.E. - anche sulla base delle iniziative promosse dai Paesi Anglosassoni - si sono affermate procedure definite Alternative Dispute Resolution Methods (ADR) o Risoluzione alternativa dei conflitti (RAC), intese quali soluzioni alternative alla giustizia ordinaria. Tuttavia, in Italia, le polemiche relative ai tempi di giudizio, alle spese processuali e alla alta litigiosità fra le parti, hanno fatto si che il ricorso alle ADR assumesse una propria autonomia, abbandonando di fatto il ruolo di mera alternativa. Il Governo italiano con il D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 integrato dai successivi Decreti n. 180/2010 e n. 145/2011 ha di fatto introdotto l’istituto della mediazione e della figura del mediatore, non ancora presente nella precedente legge 69/2009 apportando sostanziali modifiche in materia. Il procedimento di mediazione è obbligatorio, oltre che condizione di procedibilità della domanda giudiziale, con riferimento anche alle controversie in materia di risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità civile medica. A tal proposito, si ritiene che allo stato possa essere inquadrato, tra gli altri, quale limite all’applicabilità del procedimento di mediazione la carenza, ovvero l’incompleta e/o non adeguata, preparazione del mediatore/mediatore ausiliario e, di contro la necessità di ricorso ad altre figure quale i consulenti con aumento dei costi per le parti in causa. Con i decreti di cui sopra, si è cercato, in parte, di apportare alcuni correttivi a quegli aspetti che potevano influire sulla correttezza dell’applicabilità del procedimento di mediazione, primo fra tutti la competenza del mediatore: la legge non prevede che il mediatore debba possedere particolari competenze o requisiti. Nel D.M. n. 145/2011 viene invece specificato che “l’assegnazione degli affari di mediazione debba essere assegnata al mediatore dotato di specifica competenza professionale, preparazione desunta anche dalla tipologia di laurea posseduta”. Sulla base di tali premesse, gli autori, dopo aver ripercorso l’iter normativo che ha portato in Italia all’istituto della Mediazione/Conciliazione, delineano la figura del mediatore e le sue competenze nell’ambito della valutazione del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, soffermandosi inoltre sulle specifiche competenze necessarie per il mediatore chiamato ad assolvere il suo ruolo in casi di responsabilità professionale medica, laddove la proposta conciliativa deve prevedere una valutazione della pretesa stessa, l’accertamento del nesso causale ed al contempo del quantum risarcitorio
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