La tolleranza appartiene al mondo dei fatti siccome a quello dei valori E' al valore della tolleranza che si è inteso, prevalentemente, dedicare l'elaborazione del percorso argomentativo. Sul piano assiologico la tolleranza può essere valutata in una scansione essenzialmente triadica: - La tolleranza può essere anzitutto inquadrata come valore condizionato . Nella specie, allora, si è inteso cogliere il valore che il comportamento tollerante può assumere nella satisfazione di un problema d’interessi emerso in un fatto condizionante . Si pensi al riguardo alle fattispecie di cui agli art. 1583 e 1027 c.c. - Sotto altro profilo, poi, la tolleranza può inquadrarsi anche siccome valore incondizionato . In questo particolare orizzonte sono stati indagati i caratteri del principio “positivo” di tolleranza, quale valore generale da molti chiamato in causa per il governo dei conflitti d’interesse nelle odierne società pluralistiche, sì da prospettarne, sul piano privatistico, una modulata ed adeguata applicazione. E’ in particolare nell’area dei danni alla persona che detto principio pare “prepotentemente” affacciarsi, anche alla luce del lavorio continuo della giurisprudenza, e nella specie, delle Sezioni Unite della Cassazione . - Alla tolleranza, poi, può attribuirsi la qualificazione di giudizio di valore e/o valutazione oggettiva dell’ordinamento . In quest’ultima traiettoria è all’alternativa “tollerabilità versus intollerabilità” quale esito di un giudizio di valore, che si intende far riferimento. Compiano, infatti, sulla scena specifiche disposizioni (si pensi alle significative ipotesi della “normale tollerabilità” delle immissioni di cui all’art. 844 c.c. e dell’intollerabilità della convivenza di cui all’art. 151 c.c.), in cui una valutazione siffatta è ancorata ad una esplicitazione nella formula normativa utilizzata, ovvero veicolata attraverso i simboli dell’enunciato linguistico. Esiste, tuttavia, un file rouge. E' alla doverosità del comportamento tollerante che sì è ritenuto assegnare il ruolo di matrice essenziale dell’indagine. Trattasi di un primo, embrionale, tentativo di sistemazione di una allocazione, quella della tolleranza nella doverosità, non ancora del tutto indagata dalla dottrina. Più specificamente, è al dovere di tolleranza del danneggiato, enfatizzato dalla Cassazione a Sezioni Unite del Novembre 2008 , che si è inteso riferire il senso più analitico del percorso. Dalla giurisprudenza richiamata – tutt’oggi al centro di accesi contrasti e dispute, finanche di natura dogmatica, che non ne sopiscono l’odierna rilevanza – è venuto lo stimolo per una (ri)scoperta della tolleranza nel diritto privato, aperto, peraltro, a future, più analitiche, riflessioni. Non può però non rilevarsi come questa nuova avventura della tolleranza rischi di disvelare, dietro la sua logica, una mitologica. Si avverte la sostanziale impossibilità di costruire in chiave teorico generale un’autonoma rilevanza del comportamento tollerante sul piano dei comportamenti doverosi; esso è condannato, ora, ad essere assorbito nella più generale categoria dei doversi a contenuto negativo, ora, fuori da ogni enfasi, ad essere una mera etichetta dietro la quale è celata una mera soggezione, del soggetto tollerante, ad un sacrificio.

Riflessioni sul "dovere" giuridico di tollerare nei rapporti interprivati. Quo usque tandem?

FOTI, GIUSEPPE
2012-01-01

Abstract

La tolleranza appartiene al mondo dei fatti siccome a quello dei valori E' al valore della tolleranza che si è inteso, prevalentemente, dedicare l'elaborazione del percorso argomentativo. Sul piano assiologico la tolleranza può essere valutata in una scansione essenzialmente triadica: - La tolleranza può essere anzitutto inquadrata come valore condizionato . Nella specie, allora, si è inteso cogliere il valore che il comportamento tollerante può assumere nella satisfazione di un problema d’interessi emerso in un fatto condizionante . Si pensi al riguardo alle fattispecie di cui agli art. 1583 e 1027 c.c. - Sotto altro profilo, poi, la tolleranza può inquadrarsi anche siccome valore incondizionato . In questo particolare orizzonte sono stati indagati i caratteri del principio “positivo” di tolleranza, quale valore generale da molti chiamato in causa per il governo dei conflitti d’interesse nelle odierne società pluralistiche, sì da prospettarne, sul piano privatistico, una modulata ed adeguata applicazione. E’ in particolare nell’area dei danni alla persona che detto principio pare “prepotentemente” affacciarsi, anche alla luce del lavorio continuo della giurisprudenza, e nella specie, delle Sezioni Unite della Cassazione . - Alla tolleranza, poi, può attribuirsi la qualificazione di giudizio di valore e/o valutazione oggettiva dell’ordinamento . In quest’ultima traiettoria è all’alternativa “tollerabilità versus intollerabilità” quale esito di un giudizio di valore, che si intende far riferimento. Compiano, infatti, sulla scena specifiche disposizioni (si pensi alle significative ipotesi della “normale tollerabilità” delle immissioni di cui all’art. 844 c.c. e dell’intollerabilità della convivenza di cui all’art. 151 c.c.), in cui una valutazione siffatta è ancorata ad una esplicitazione nella formula normativa utilizzata, ovvero veicolata attraverso i simboli dell’enunciato linguistico. Esiste, tuttavia, un file rouge. E' alla doverosità del comportamento tollerante che sì è ritenuto assegnare il ruolo di matrice essenziale dell’indagine. Trattasi di un primo, embrionale, tentativo di sistemazione di una allocazione, quella della tolleranza nella doverosità, non ancora del tutto indagata dalla dottrina. Più specificamente, è al dovere di tolleranza del danneggiato, enfatizzato dalla Cassazione a Sezioni Unite del Novembre 2008 , che si è inteso riferire il senso più analitico del percorso. Dalla giurisprudenza richiamata – tutt’oggi al centro di accesi contrasti e dispute, finanche di natura dogmatica, che non ne sopiscono l’odierna rilevanza – è venuto lo stimolo per una (ri)scoperta della tolleranza nel diritto privato, aperto, peraltro, a future, più analitiche, riflessioni. Non può però non rilevarsi come questa nuova avventura della tolleranza rischi di disvelare, dietro la sua logica, una mitologica. Si avverte la sostanziale impossibilità di costruire in chiave teorico generale un’autonoma rilevanza del comportamento tollerante sul piano dei comportamenti doverosi; esso è condannato, ora, ad essere assorbito nella più generale categoria dei doversi a contenuto negativo, ora, fuori da ogni enfasi, ad essere una mera etichetta dietro la quale è celata una mera soggezione, del soggetto tollerante, ad un sacrificio.
2012
9788849836691
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11570/2431369
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact