E’ la mera relazione che intercorre tra il custode e la cosa, che giustifica la responsabilità ex art. 2051 c.c. e non la violazione del dovere di custodia. Pertanto, il danneggiato deve fornire la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode ai fini dell'esonero dalla responsabilità deve provare “l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale”. Nella specie, allora, essendo irrilevante ai fini del giudizio di responsabilità sia la pericolosità attuale o potenziale degli oggetti che la condotta dell'albergatore, questi per andare esente da responsabilità ha l'onere di provare il caso fortuito. Nella sentenza che si commenta i giudici hanno proceduto, su un piano generale, ad una qualificazione dei rapporti intercorrenti tra allievo e istituto scolastico da una parte e tra allievo e insegnante (precettore) dall'altra. Il primo rapporto è ricostruito in termini negoziali (rectius contrattuali), poiché la domanda di iscrizione ed il suo accoglimento da parte dell'istituto, con la conseguente ammissione dell'allievo presso lo stesso, sono considerati quali atti (prenegoziali), strumentali al perfezionamento di un contratto con l'istituto scolastico. Parimenti in termini giuridici è stato qualificato il rapporto tra precettore e allievo, derivante, tuttavia, da un contatto sociale instauratosi tra le due sfere giuridiche.

RESPONSABILITA' DA COSE IN CUSTODIA: IN TEMA DI GITA SCOLASTICA E DANNO DA AUTOLESIONE

ASTONE, ANTONINO
2012-01-01

Abstract

E’ la mera relazione che intercorre tra il custode e la cosa, che giustifica la responsabilità ex art. 2051 c.c. e non la violazione del dovere di custodia. Pertanto, il danneggiato deve fornire la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode ai fini dell'esonero dalla responsabilità deve provare “l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale”. Nella specie, allora, essendo irrilevante ai fini del giudizio di responsabilità sia la pericolosità attuale o potenziale degli oggetti che la condotta dell'albergatore, questi per andare esente da responsabilità ha l'onere di provare il caso fortuito. Nella sentenza che si commenta i giudici hanno proceduto, su un piano generale, ad una qualificazione dei rapporti intercorrenti tra allievo e istituto scolastico da una parte e tra allievo e insegnante (precettore) dall'altra. Il primo rapporto è ricostruito in termini negoziali (rectius contrattuali), poiché la domanda di iscrizione ed il suo accoglimento da parte dell'istituto, con la conseguente ammissione dell'allievo presso lo stesso, sono considerati quali atti (prenegoziali), strumentali al perfezionamento di un contratto con l'istituto scolastico. Parimenti in termini giuridici è stato qualificato il rapporto tra precettore e allievo, derivante, tuttavia, da un contatto sociale instauratosi tra le due sfere giuridiche.
2012
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