OBIETTIVI: Per diritto alla Privacy si intende il diritto di ogni cittadino di proteggere i propri dati personali, in special modo quelli definiti “sensibili”. La tutela del diritto alla Privacy nasce dall’esigenza del legislatore di garantire l’essere umano dall’invasione della sfera personale, il che è elemento chiave dei principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale e confluisce nel codice della Privacy. Il concetto di Trasparenza trova fondamento nella terza parte della nostra Carta Costituzionale ed è basato sul principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione. Tale concetto si evolve sino all’ultima riforma Brunetta che ha voluto innovare il volto della P.A. Al centro delle due normative vi è l’intento di garantire e tutelare il cittadino utente, protagonista della P.A. che diventa parte integrante del processo decisionale; la tutela quindi permette da un lato al cittadino di accedere a tutte le informazioni a lui necessarie per rendersi e sentirsi parte integrante del processo, ma nel contempo garantisce allo stesso cittadino di non essere danneggiato dalla circolazione di queste informazioni che potrebbero ledere in qualche modo la sua sfera più personale. Gli interessi tutelati dalle due fattispecie sono, quindi, diversi, mentre i soggetti garantiti sono i medesimi. Potrebbe, pertanto, verificarsi che la tutela dei dati sensibili si scontri con il dovere di informazione. Ad esempio, è prassi che, per garantire l’utente, i lavoratori indossino il cartellino di riconoscimento, affinché si possa individuare l’appartenenza alla struttura ed il paziente abbia modo di conoscere chi è il suo interlocutore (che dà o non dà delle informazioni, che prescrive o somministra una terapia, che vieta l’ingresso in reparto in orari non consentiti, ecc.). Tale garanzia per l’utente può essere lesiva degli interessi del lavoratore, il quale, divenuto identificabile dai dati riportati sul cartellino, potrebbe diventare oggetto di minacce e violenza. L’interesse alla trasparenza, spesso legato all’umanizzazione della cura, si contrappone alla garanzia del dato sensibile del lavoratore. La pronuncia dei giudici sul caso è stata inequivocabile: nella comparazione degli interessi coinvolti, la Trasparenza, quale tutela alla salute e all’umanizzazione della cura, prevale sul diritto alla Privacy e dei dati personali. Conseguentemente, permane l’obbligo del cartellino, che può solo in parte essere modificato per rendere meno facile l’acceso all’intero bagaglio dei dati sensibili.

La legge della Trasparenza e la legge sulla Privacy, in Sanità, possono confliggere tra loro?

DELIA, Santi Antonino;STILO, ALESSIA;MELCARNE, LUCIA;AVVENTUROSO, EMANUELA;LAGANA', Pasqualina
2012-01-01

Abstract

OBIETTIVI: Per diritto alla Privacy si intende il diritto di ogni cittadino di proteggere i propri dati personali, in special modo quelli definiti “sensibili”. La tutela del diritto alla Privacy nasce dall’esigenza del legislatore di garantire l’essere umano dall’invasione della sfera personale, il che è elemento chiave dei principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale e confluisce nel codice della Privacy. Il concetto di Trasparenza trova fondamento nella terza parte della nostra Carta Costituzionale ed è basato sul principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione. Tale concetto si evolve sino all’ultima riforma Brunetta che ha voluto innovare il volto della P.A. Al centro delle due normative vi è l’intento di garantire e tutelare il cittadino utente, protagonista della P.A. che diventa parte integrante del processo decisionale; la tutela quindi permette da un lato al cittadino di accedere a tutte le informazioni a lui necessarie per rendersi e sentirsi parte integrante del processo, ma nel contempo garantisce allo stesso cittadino di non essere danneggiato dalla circolazione di queste informazioni che potrebbero ledere in qualche modo la sua sfera più personale. Gli interessi tutelati dalle due fattispecie sono, quindi, diversi, mentre i soggetti garantiti sono i medesimi. Potrebbe, pertanto, verificarsi che la tutela dei dati sensibili si scontri con il dovere di informazione. Ad esempio, è prassi che, per garantire l’utente, i lavoratori indossino il cartellino di riconoscimento, affinché si possa individuare l’appartenenza alla struttura ed il paziente abbia modo di conoscere chi è il suo interlocutore (che dà o non dà delle informazioni, che prescrive o somministra una terapia, che vieta l’ingresso in reparto in orari non consentiti, ecc.). Tale garanzia per l’utente può essere lesiva degli interessi del lavoratore, il quale, divenuto identificabile dai dati riportati sul cartellino, potrebbe diventare oggetto di minacce e violenza. L’interesse alla trasparenza, spesso legato all’umanizzazione della cura, si contrappone alla garanzia del dato sensibile del lavoratore. La pronuncia dei giudici sul caso è stata inequivocabile: nella comparazione degli interessi coinvolti, la Trasparenza, quale tutela alla salute e all’umanizzazione della cura, prevale sul diritto alla Privacy e dei dati personali. Conseguentemente, permane l’obbligo del cartellino, che può solo in parte essere modificato per rendere meno facile l’acceso all’intero bagaglio dei dati sensibili.
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