La sentenza annotata si segnala per l’approfondimento di un tema particolarmente delicato, quello dell’onere della prova in tema di responsabilità dell’albergatore per il furto delle cose portate dal cliente in albergo. Nel caso di specie è stata prodotta in giudizio, quale unica prova del fatto, la copia della denuncia di furto sporta alle autorità competenti, che il Giudice ha ritenuto carente sotto il profilo probatorio, in mancanza di altri elementi utili. Nella nota di commento si mette in evidenza la specificità della disciplina sul “deposito in albergo”, che dovrebbe riflettere i suoi effetti anche sulla valutazione della prova in giudizio.
FURTO IN ALBERGO E ONERE DELLA PROVA
COCUCCIO, MARIAFRANCESCA
2012-01-01
Abstract
La sentenza annotata si segnala per l’approfondimento di un tema particolarmente delicato, quello dell’onere della prova in tema di responsabilità dell’albergatore per il furto delle cose portate dal cliente in albergo. Nel caso di specie è stata prodotta in giudizio, quale unica prova del fatto, la copia della denuncia di furto sporta alle autorità competenti, che il Giudice ha ritenuto carente sotto il profilo probatorio, in mancanza di altri elementi utili. Nella nota di commento si mette in evidenza la specificità della disciplina sul “deposito in albergo”, che dovrebbe riflettere i suoi effetti anche sulla valutazione della prova in giudizio.Pubblicazioni consigliate
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