In caso di morte che segua le lesioni fisiche dopo breve tempo, il danno c.d. tanatologico, consistente nella sofferenza patita dalla vittima che sia rimasta lucida durante l'agonia, in consapevole attesa della fine, deve essere ricondotto nella dimensione del danno morale, inteso nella sua più ampia accezione, ed il diritto al relativo risarcimento è trasmissibile agli eredi. Nella specie, avente ad oggetto il decesso conseguente ad un infortunio sul lavoro causato dal crollo di un muro, la Suprema Corte ha cassato la pronuncia della corte di merito che aveva ritenuto che l'ambito temporale estremamente circoscritto dei fatti rendesse irrilevante l'accertamento sull'esistenza in vita del lavoratore al momento dell'estrazione dalle macerie e sulla sua richiesta di aiuto.
SUL DANNO "TANATOLOGICO"
COCUCCIO, MARIAFRANCESCA
2011-01-01
Abstract
In caso di morte che segua le lesioni fisiche dopo breve tempo, il danno c.d. tanatologico, consistente nella sofferenza patita dalla vittima che sia rimasta lucida durante l'agonia, in consapevole attesa della fine, deve essere ricondotto nella dimensione del danno morale, inteso nella sua più ampia accezione, ed il diritto al relativo risarcimento è trasmissibile agli eredi. Nella specie, avente ad oggetto il decesso conseguente ad un infortunio sul lavoro causato dal crollo di un muro, la Suprema Corte ha cassato la pronuncia della corte di merito che aveva ritenuto che l'ambito temporale estremamente circoscritto dei fatti rendesse irrilevante l'accertamento sull'esistenza in vita del lavoratore al momento dell'estrazione dalle macerie e sulla sua richiesta di aiuto.Pubblicazioni consigliate
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