In tema di responsabilità per le cose portate in albergo, il cliente non ha l'obbligo di affidare gli oggetti di valore di sua proprietà in custodia all'albergatore, mancando una specifica previsione normativa in tale senso, e che, qualora non si avvalga di tale facoltà, il cliente corre solo il rischio di non poter ottenere, in caso di sottrazione, l'integrale risarcimento del danno, come disposto dall’art. 1783 c. c., a meno che non provi la colpa dell'albergatore o degli altri soggetti a lui legati da rapporto di parentela o collaborazione, ai sensi dell'art. 1785 bis c. c. In assenza di tale riscontro probatorio, la determinazione del “quantum”, entro il limite massimo stabilito nell’ultimo comma dell’art. 1783 c. c., rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale é libero di determinare la somma da liquidare secondo il suo prudente apprezzamento.
LA RESPONSABILITA' DELL'ALBERGATORE E IL PARAMETRO DEL "PREZZO DI LOCAZIONE DELL'ALLOGGIO PER GIORNATA"
COCUCCIO, MARIAFRANCESCA
2009-01-01
Abstract
In tema di responsabilità per le cose portate in albergo, il cliente non ha l'obbligo di affidare gli oggetti di valore di sua proprietà in custodia all'albergatore, mancando una specifica previsione normativa in tale senso, e che, qualora non si avvalga di tale facoltà, il cliente corre solo il rischio di non poter ottenere, in caso di sottrazione, l'integrale risarcimento del danno, come disposto dall’art. 1783 c. c., a meno che non provi la colpa dell'albergatore o degli altri soggetti a lui legati da rapporto di parentela o collaborazione, ai sensi dell'art. 1785 bis c. c. In assenza di tale riscontro probatorio, la determinazione del “quantum”, entro il limite massimo stabilito nell’ultimo comma dell’art. 1783 c. c., rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale é libero di determinare la somma da liquidare secondo il suo prudente apprezzamento.Pubblicazioni consigliate
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