Nel contratto di fornitura di pacchetto turistico “tutto compreso” rientra tra i servizi essenziali che l’organizzatore del viaggio è tenuto a garantire ai sensi dell’art. 12, comma 4, del d. lgs. 17 marzo 1995 n. 111 (oggi trasfuso nell’art. 91 del d. lgs. 7 settembre 2005 n. 206), la fruizione delle attrattive naturalistiche od artistiche della meta del viaggio. Ne deriva che quando tali attrattive non siano fruibili per causa indipendente dalla volontà dell’organizzatore del viaggio, questi è liberato dalla responsabilità per danni, ma è pur sempre tenuto, in virtù delle norme appena ricordate, a predisporre adeguate soluzioni alternative senza oneri per il viaggiatore, ed in difetto a rifondergli la differenza tra i servizi pagati e quelli effettivamente goduti. Nella specie due viaggiatori, che avevano acquistato un soggiorno “tutto compreso” in Tunisia, non avevano potuto fare il bagno a causa dell’inquinamento provocato da una petroliera, ed avevano chiesto al “tour operator” la rifusione del costo del viaggio. La S. C., enunciando il suddetto principio, ha ritenuto corretta la sentenza di merito la quale, accertato che l’operatore turistico non aveva fornito ai viaggiatori alcuna alternativa, l’aveva condannato a rifondere ai due viaggiatori la metà del costo del pacchetto turistico acquistato.

UN MARE "FUORI SERVIZIO": MANCANZA DI SOLUZIONI ALTERNATIVE E RISTORO PER LA "VACANZA ROVINATA"

COCUCCIO, MARIAFRANCESCA
2009-01-01

Abstract

Nel contratto di fornitura di pacchetto turistico “tutto compreso” rientra tra i servizi essenziali che l’organizzatore del viaggio è tenuto a garantire ai sensi dell’art. 12, comma 4, del d. lgs. 17 marzo 1995 n. 111 (oggi trasfuso nell’art. 91 del d. lgs. 7 settembre 2005 n. 206), la fruizione delle attrattive naturalistiche od artistiche della meta del viaggio. Ne deriva che quando tali attrattive non siano fruibili per causa indipendente dalla volontà dell’organizzatore del viaggio, questi è liberato dalla responsabilità per danni, ma è pur sempre tenuto, in virtù delle norme appena ricordate, a predisporre adeguate soluzioni alternative senza oneri per il viaggiatore, ed in difetto a rifondergli la differenza tra i servizi pagati e quelli effettivamente goduti. Nella specie due viaggiatori, che avevano acquistato un soggiorno “tutto compreso” in Tunisia, non avevano potuto fare il bagno a causa dell’inquinamento provocato da una petroliera, ed avevano chiesto al “tour operator” la rifusione del costo del viaggio. La S. C., enunciando il suddetto principio, ha ritenuto corretta la sentenza di merito la quale, accertato che l’operatore turistico non aveva fornito ai viaggiatori alcuna alternativa, l’aveva condannato a rifondere ai due viaggiatori la metà del costo del pacchetto turistico acquistato.
2009
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