In relazione all’interpretazione della disciplina prevista dall’art. 2048 c. c., è necessario che i genitori, al fine di fornire una sufficiente prova liberatoria per superare la presunzione di colpa dalla suddetta norma desumibile, offrano non la prova negativa di non aver potuto impedire il fatto, ma quella positiva di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata, il tutto in conformità alle condizioni sociali, familiari, all’età, al carattere e all’indole del minore. L’inadeguatezza dell’educazione impartita e della vigilanza esercitata su un minore può essere desunta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore, conseguenti al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori ai sensi dell’art. 147 c.c. La pronuncia si segnala per l’approfondimento di un tema particolarmente delicato, quale quello della prova liberatoria nella responsabilità dei genitori per il danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori “di non aver potuto impedire il fatto” ai sensi dell’art. 2048 c.c., comma 3. Il giudice trae dalla modalità di svolgimento dei fatti, connotata da particolare aggressività, l’inadeguatezza dell’educazione impartita e della vigilanza esercitata sui minori, rilevando il basso grado di maturità e di educazione degli stessi, come conseguenza del mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori ai sensi dell'art. 147 c. c.

RESPONSABILITA' GENITORIALE E PROVA LIBERATORIA

COCUCCIO, MARIAFRANCESCA
2008-01-01

Abstract

In relazione all’interpretazione della disciplina prevista dall’art. 2048 c. c., è necessario che i genitori, al fine di fornire una sufficiente prova liberatoria per superare la presunzione di colpa dalla suddetta norma desumibile, offrano non la prova negativa di non aver potuto impedire il fatto, ma quella positiva di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata, il tutto in conformità alle condizioni sociali, familiari, all’età, al carattere e all’indole del minore. L’inadeguatezza dell’educazione impartita e della vigilanza esercitata su un minore può essere desunta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore, conseguenti al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori ai sensi dell’art. 147 c.c. La pronuncia si segnala per l’approfondimento di un tema particolarmente delicato, quale quello della prova liberatoria nella responsabilità dei genitori per il danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori “di non aver potuto impedire il fatto” ai sensi dell’art. 2048 c.c., comma 3. Il giudice trae dalla modalità di svolgimento dei fatti, connotata da particolare aggressività, l’inadeguatezza dell’educazione impartita e della vigilanza esercitata sui minori, rilevando il basso grado di maturità e di educazione degli stessi, come conseguenza del mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori ai sensi dell'art. 147 c. c.
2008
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