E`risarcibile, in virtu` del combinato disposto dagli artt. 2059 c.c. e 32 Cost., il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, integrato dal pregiudizio conseguente alla lesione dell’interesse del turista di godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere e di riposo, tanto piu` grave ove si tratti di viaggio di nozze e come tale di occasione irripetibile. Il turista-consumatore ha, pertanto, diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da parte dell’organizzatore o del venditore, anche se la responsabilità sia ascrivibile ad altri prestatori di servizi.

Perdita del bagaglio e responsanbilità dell'operatore turistico

COCUCCIO, MARIAFRANCESCA
2013-01-01

Abstract

E`risarcibile, in virtu` del combinato disposto dagli artt. 2059 c.c. e 32 Cost., il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, integrato dal pregiudizio conseguente alla lesione dell’interesse del turista di godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere e di riposo, tanto piu` grave ove si tratti di viaggio di nozze e come tale di occasione irripetibile. Il turista-consumatore ha, pertanto, diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da parte dell’organizzatore o del venditore, anche se la responsabilità sia ascrivibile ad altri prestatori di servizi.
2013
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