Le parti, pur avvertite dell'obbligo di trascrivere l'atto, possono accordarsi e convenire col notaio di esonerarlo dalla connessa responsabilità risarcitoria. L'art. 2671 c.c., infatti, non sembra doversi considerare norma inderogabile, ben potendo il relativo adempimento essere postergato nel tempo o integralmente disatteso per concorde volontà delle parti.

LA DOPPIA VALENZA DELL'ATTIVITA' NOTARILE RISPETTO ALL'OBBLIGO DELLA TRASCRIZIONE IMMOBILIARE

LAZZARO, CARMINE
2013-01-01

Abstract

Le parti, pur avvertite dell'obbligo di trascrivere l'atto, possono accordarsi e convenire col notaio di esonerarlo dalla connessa responsabilità risarcitoria. L'art. 2671 c.c., infatti, non sembra doversi considerare norma inderogabile, ben potendo il relativo adempimento essere postergato nel tempo o integralmente disatteso per concorde volontà delle parti.
2013
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