Le parti, pur avvertite dell'obbligo di trascrivere l'atto, possono accordarsi e convenire col notaio di esonerarlo dalla connessa responsabilità risarcitoria. L'art. 2671 c.c., infatti, non sembra doversi considerare norma inderogabile, ben potendo il relativo adempimento essere postergato nel tempo o integralmente disatteso per concorde volontà delle parti.
LA DOPPIA VALENZA DELL'ATTIVITA' NOTARILE RISPETTO ALL'OBBLIGO DELLA TRASCRIZIONE IMMOBILIARE
LAZZARO, CARMINE
2013-01-01
Abstract
Le parti, pur avvertite dell'obbligo di trascrivere l'atto, possono accordarsi e convenire col notaio di esonerarlo dalla connessa responsabilità risarcitoria. L'art. 2671 c.c., infatti, non sembra doversi considerare norma inderogabile, ben potendo il relativo adempimento essere postergato nel tempo o integralmente disatteso per concorde volontà delle parti.File in questo prodotto:
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