Il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico può determinare un danno da vacanza rovinata, derivante dall’impossibilità di utilizzare il periodo di vacanza come occasione di svago e relax che può irrimediabilmente “frustrare” la legittima aspettativa del turista. Dalla lesione di questo interesse tutelato deriva il diritto al risarcimento comprensivo non solo del pregiudizio economico (perdita economica e mancato guadagno), ma anche del danno morale, consistente nei disagi patiti a causa dell’inadempimento e nella perdita, o nella riduzione, del godimento che il viaggiatore contava di trarre dalla vacanza programmata. Aspetto interessante della sentenza annotata è dato dal fatto che il consumatore non deve provare alcun collegamento tra i servizi non goduti e il danno non patrimoniale (che è in re ipsa, specie nel caso del viaggio di nozze, di per sé “occasione unica e irripetibile”), ma solo l’esistenza del pregiudizio sofferto. La dizione “danno da vacanza rovinata” creazione del diritto vivente, rientra tra quei “casi previsti dalla legge” nei quali, ai sensi dell’art. 2059 c. c., il pregiudizio non patrimoniale è risarcibile. La sentenza si pone specificatamente in linea con l’evoluzione legislativa sul contratto di viaggio contenuta nel “Codice del turismo” che ha negli stessi termini riconosciuto tale tipologia di danno. The failure or improper performance of obligations by selling the package can cause to damage of a ruined holiday, due to the impossibility to use the holiday period as an opportunity for recreation and relaxation that can irreparably “whip” the legitimate expectations of tourist. Interest protected by the infringement of this is derived the right to compensation includes not only the economic damage (economic loss and loss of profits), but also non-material damage, consisting of the hardships suffered due to the failure and loss, or reduction, of the enjoyment that the traveler had to take from holiday planned. Interesting aspect of the judgment noted is the fact that the consumer does not have to prove any connection between the services was unavailable and non-pecuniary damage (which is re ipsa, especially in the case of the honeymoon itself “unique and unrepeatable opportunity“), but only the existence of the injury suffered. The phrase “give a ruined holiday” creating the right living, is one of those “required by law” in which, pursuant to art. 2059 c. c., the non-pecuniary damage is compensable. The judgment arises specifically in line with legislative developments on the travel contract contained in the “Code of tourism” that has the same terms granted this type of damage.

Luna di miele "amara": inadempimento del tour operator e risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata

COCUCCIO, MARIAFRANCESCA
2013-01-01

Abstract

Il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico può determinare un danno da vacanza rovinata, derivante dall’impossibilità di utilizzare il periodo di vacanza come occasione di svago e relax che può irrimediabilmente “frustrare” la legittima aspettativa del turista. Dalla lesione di questo interesse tutelato deriva il diritto al risarcimento comprensivo non solo del pregiudizio economico (perdita economica e mancato guadagno), ma anche del danno morale, consistente nei disagi patiti a causa dell’inadempimento e nella perdita, o nella riduzione, del godimento che il viaggiatore contava di trarre dalla vacanza programmata. Aspetto interessante della sentenza annotata è dato dal fatto che il consumatore non deve provare alcun collegamento tra i servizi non goduti e il danno non patrimoniale (che è in re ipsa, specie nel caso del viaggio di nozze, di per sé “occasione unica e irripetibile”), ma solo l’esistenza del pregiudizio sofferto. La dizione “danno da vacanza rovinata” creazione del diritto vivente, rientra tra quei “casi previsti dalla legge” nei quali, ai sensi dell’art. 2059 c. c., il pregiudizio non patrimoniale è risarcibile. La sentenza si pone specificatamente in linea con l’evoluzione legislativa sul contratto di viaggio contenuta nel “Codice del turismo” che ha negli stessi termini riconosciuto tale tipologia di danno. The failure or improper performance of obligations by selling the package can cause to damage of a ruined holiday, due to the impossibility to use the holiday period as an opportunity for recreation and relaxation that can irreparably “whip” the legitimate expectations of tourist. Interest protected by the infringement of this is derived the right to compensation includes not only the economic damage (economic loss and loss of profits), but also non-material damage, consisting of the hardships suffered due to the failure and loss, or reduction, of the enjoyment that the traveler had to take from holiday planned. Interesting aspect of the judgment noted is the fact that the consumer does not have to prove any connection between the services was unavailable and non-pecuniary damage (which is re ipsa, especially in the case of the honeymoon itself “unique and unrepeatable opportunity“), but only the existence of the injury suffered. The phrase “give a ruined holiday” creating the right living, is one of those “required by law” in which, pursuant to art. 2059 c. c., the non-pecuniary damage is compensable. The judgment arises specifically in line with legislative developments on the travel contract contained in the “Code of tourism” that has the same terms granted this type of damage.
2013
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