Si commenta la sentenza del Tribunale di Napoli, sez. stralcio, 24 settembre 2013, n. 10508 con la quale viene, ancora una volta, riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario sull’azione cautelare proposta da un contribuente per inibire all’Agenzia delle entrate l’utilizzo del redditometro. Nella pronuncia si approfondisce la tematica della tutela anticipatoria e inibitoria, avendo riguardo alla potenziale lesione di diritti fondamentali della persona da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il tema della nullità del decreto attuativo del redditometro è affrontato marginalmente, solo come assist per giustificare la necessità di garantire una tutela cautelare siffatta. L’orientamento proposto dalla dottrina tributaristica per lungo tempo prevalente riconosceva una concreta tutela al contribuente solo dopo l’emissione di un atto autonomamente impugnabile innanzi alle Commissioni tributarie in quanto si riteneva che, solo in quel caso, fosse prospettabile una lesione rilevante al punto da rendere necessario un intervento dell’Autorità giudiziaria. Nella pronucia in rassegna si chiarisce, invece, come ci si trovi innanzi all’esercizio di un potere forte attribuito all’Agenzia delle entrate al quale fanno da contraltare diritti soggettivi fondamentali della persona-contribuente, in una fase che è precedente all’emanazione di qualunque atto, anche endoprocedimentale. Viene, infatti, evidenziata l’importanza di questa fase precedente all’emissione di un provvedimento autonomamente impugnabile per affermare l’esigenza di una tutela cautelare in forza del concretizzarsi dei tradizionali requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Nondimeno, il limitato ambito di operatività della tutela cautelare in campo tributario e gli attuali confini dell’oggetto della giurisdizione tributaria non lasciano altra possibilità ai soggetti interessati che quella di rivolgersi all’Autorità giudiziaria ordinaria.
Il giudice ordinario ribadisce le possibili lesioni al diritto alla riservatezza derivanti dall’utilizzo del nuovo redditometro
ACCORDINO, Patrizia
2014-01-01
Abstract
Si commenta la sentenza del Tribunale di Napoli, sez. stralcio, 24 settembre 2013, n. 10508 con la quale viene, ancora una volta, riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario sull’azione cautelare proposta da un contribuente per inibire all’Agenzia delle entrate l’utilizzo del redditometro. Nella pronuncia si approfondisce la tematica della tutela anticipatoria e inibitoria, avendo riguardo alla potenziale lesione di diritti fondamentali della persona da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il tema della nullità del decreto attuativo del redditometro è affrontato marginalmente, solo come assist per giustificare la necessità di garantire una tutela cautelare siffatta. L’orientamento proposto dalla dottrina tributaristica per lungo tempo prevalente riconosceva una concreta tutela al contribuente solo dopo l’emissione di un atto autonomamente impugnabile innanzi alle Commissioni tributarie in quanto si riteneva che, solo in quel caso, fosse prospettabile una lesione rilevante al punto da rendere necessario un intervento dell’Autorità giudiziaria. Nella pronucia in rassegna si chiarisce, invece, come ci si trovi innanzi all’esercizio di un potere forte attribuito all’Agenzia delle entrate al quale fanno da contraltare diritti soggettivi fondamentali della persona-contribuente, in una fase che è precedente all’emanazione di qualunque atto, anche endoprocedimentale. Viene, infatti, evidenziata l’importanza di questa fase precedente all’emissione di un provvedimento autonomamente impugnabile per affermare l’esigenza di una tutela cautelare in forza del concretizzarsi dei tradizionali requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Nondimeno, il limitato ambito di operatività della tutela cautelare in campo tributario e gli attuali confini dell’oggetto della giurisdizione tributaria non lasciano altra possibilità ai soggetti interessati che quella di rivolgersi all’Autorità giudiziaria ordinaria.Pubblicazioni consigliate
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