Con riguardo alle disposizioni di legge che disciplinano l’accertamento sintetico e, quindi, specificamente all’art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, i giudici della CTR Friuli Venezia Giulia, nella sentenza in commento concludono che l’Ufficio fiscale, nell’applicarlo concretamente, non può andare oltre quanto disposto dalla norma. In essa infatti non si richiede la prova dello specifico collegamento tra le spese sostenute non in linea con il reddito dichiarato e le disponibilità che il contribuente indica a copertura delle predette. Quest’ultimo, pertanto, adempie il proprio onere probatorio semplicemente indicando le fonti dei singoli incrementi. La Commissione tributaria adita rileva, peraltro, che non si è considerato l’apporto del coniuge che conviveva con il contribuente all’epoca dei fatti e che la mancata risposta al questionario da parte del coniuge non consente all’Ufficio finanziario di proseguire l’accertamento contro il contribuente, ignorando la circostanza che alcuni beni fossero nell’effettiva disponibilità dell’altro coniuge.
Notazioni in tema di accertamento sintetico del reddito complessivo netto delle persone fisiche
ACCORDINO, Patrizia
2014-01-01
Abstract
Con riguardo alle disposizioni di legge che disciplinano l’accertamento sintetico e, quindi, specificamente all’art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, i giudici della CTR Friuli Venezia Giulia, nella sentenza in commento concludono che l’Ufficio fiscale, nell’applicarlo concretamente, non può andare oltre quanto disposto dalla norma. In essa infatti non si richiede la prova dello specifico collegamento tra le spese sostenute non in linea con il reddito dichiarato e le disponibilità che il contribuente indica a copertura delle predette. Quest’ultimo, pertanto, adempie il proprio onere probatorio semplicemente indicando le fonti dei singoli incrementi. La Commissione tributaria adita rileva, peraltro, che non si è considerato l’apporto del coniuge che conviveva con il contribuente all’epoca dei fatti e che la mancata risposta al questionario da parte del coniuge non consente all’Ufficio finanziario di proseguire l’accertamento contro il contribuente, ignorando la circostanza che alcuni beni fossero nell’effettiva disponibilità dell’altro coniuge.Pubblicazioni consigliate
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