Si annota la sentenza della Corte di Cassazione, sez. trib., 19 marzo 2014, n. 6396, con la quale i Supremi giudici si soffermano, ancora una volta, sulla problematica relativa agli incrementi patrimoniali contestati dagli Uffici finanziari in sede di accertamento sintetico con specifico riguardo alla prova contraria che il contribuente è tenuto a fornire per poter ottenere l’annullamento dell’atto. Il metodo sintetico puro, nella sua formulazione ante riforma del 2010, ratione temporis vigente all’epoca dei fatti oggetto del giudizio, prevedeva che se l’Ufficio finanziario determinava sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali il contribuente aveva la facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell’accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente era costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. L’entità di tali redditi e la durata del loro possesso dovevano risultare da idonea documentazione. La disposizione non richiedeva, dunque, nella sua precedente formulazione, una dimostrazione dettagliata del nesso di causalità tra i redditi disponibili e le spese per incrementi patrimoniali, ma si limitava a fare riferimento all’esistenza di tali redditi. Per tale motivo i Supremi Giudici ritengono che interpretare la norma in modo diverso dal significato che si deduce in via letterale significherebbe attribuire al presupposto impositivo una dimensione che non è quella che il legislatore ha voluto individuare. Essi precisano, inoltre, con riguardo al cso specifico, che nei casi in cui la determinazione sintetica del reddito complessivo netto del contribuente in relazione alla sua spesa per incrementi patrimoniali sia riconducibile ad una liberalità, ai sensi del sesto comma dell’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, la prova deve essere fornita dal contribuente con la produzione di documenti, ai quali la motivazione della sentenza deve fare preciso riferimento.

Limiti e ambiti della prova contraria nell’accertamento sintetico

ACCORDINO, Patrizia
2014-01-01

Abstract

Si annota la sentenza della Corte di Cassazione, sez. trib., 19 marzo 2014, n. 6396, con la quale i Supremi giudici si soffermano, ancora una volta, sulla problematica relativa agli incrementi patrimoniali contestati dagli Uffici finanziari in sede di accertamento sintetico con specifico riguardo alla prova contraria che il contribuente è tenuto a fornire per poter ottenere l’annullamento dell’atto. Il metodo sintetico puro, nella sua formulazione ante riforma del 2010, ratione temporis vigente all’epoca dei fatti oggetto del giudizio, prevedeva che se l’Ufficio finanziario determinava sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali il contribuente aveva la facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell’accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente era costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. L’entità di tali redditi e la durata del loro possesso dovevano risultare da idonea documentazione. La disposizione non richiedeva, dunque, nella sua precedente formulazione, una dimostrazione dettagliata del nesso di causalità tra i redditi disponibili e le spese per incrementi patrimoniali, ma si limitava a fare riferimento all’esistenza di tali redditi. Per tale motivo i Supremi Giudici ritengono che interpretare la norma in modo diverso dal significato che si deduce in via letterale significherebbe attribuire al presupposto impositivo una dimensione che non è quella che il legislatore ha voluto individuare. Essi precisano, inoltre, con riguardo al cso specifico, che nei casi in cui la determinazione sintetica del reddito complessivo netto del contribuente in relazione alla sua spesa per incrementi patrimoniali sia riconducibile ad una liberalità, ai sensi del sesto comma dell’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, la prova deve essere fornita dal contribuente con la produzione di documenti, ai quali la motivazione della sentenza deve fare preciso riferimento.
2014
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