La pronuncia del Tribunale di Milano, 11.02.2014, suscita non poche suggestioni di carattere teorico-generale e segnala questioni pratico-applicative , di respiro sistematico, alquanto articolate. In chiave duale, infatti, la soluzione adottata parrebbe teorizzare, dapprima, l'operatività di un vero e proprio principio di tolleranza nell'ambito dei rapporti obbligatori tout court considerati, per poi - riducendo il grado di astrazione -indagarne manifestazioni e misura nell'orizzonte specifico del rapporto di coniugio (in occasione della crisi familiare). La conclusione cui perviene il Giudice Milanese è che si debba pretendere dal coniuge una tolleranza superiore a quella richiesta ad un "semplice" creditore. Più in particolare, il caso esaminato ha permesso: l'analisi - nell'eterogeneo panorama di rimedi esperibili a fronte degli obblighi di mantenimento nell'ambito della crisi familiare - dell'ordine al terzo ex art. 156 c.c.; ha consentito di verificare se la tolleranza possa considerarsi un filtro alla risposta rimediale anzidetta; se costituisca altresì l'estrinsecazione di un autonomo principio (per fondamento e portata) o se, piuttosto, affondi le proprie radici nella solidarietà costituzionale, letta in chiave cooperativistica.

Dinamiche della solidarietà nella prospettiva rimediale. L'ordine al terzo ex art. 156 c.c.

FOTI, GIUSEPPE
2014-01-01

Abstract

La pronuncia del Tribunale di Milano, 11.02.2014, suscita non poche suggestioni di carattere teorico-generale e segnala questioni pratico-applicative , di respiro sistematico, alquanto articolate. In chiave duale, infatti, la soluzione adottata parrebbe teorizzare, dapprima, l'operatività di un vero e proprio principio di tolleranza nell'ambito dei rapporti obbligatori tout court considerati, per poi - riducendo il grado di astrazione -indagarne manifestazioni e misura nell'orizzonte specifico del rapporto di coniugio (in occasione della crisi familiare). La conclusione cui perviene il Giudice Milanese è che si debba pretendere dal coniuge una tolleranza superiore a quella richiesta ad un "semplice" creditore. Più in particolare, il caso esaminato ha permesso: l'analisi - nell'eterogeneo panorama di rimedi esperibili a fronte degli obblighi di mantenimento nell'ambito della crisi familiare - dell'ordine al terzo ex art. 156 c.c.; ha consentito di verificare se la tolleranza possa considerarsi un filtro alla risposta rimediale anzidetta; se costituisca altresì l'estrinsecazione di un autonomo principio (per fondamento e portata) o se, piuttosto, affondi le proprie radici nella solidarietà costituzionale, letta in chiave cooperativistica.
2014
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