Si annotano le sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite nn. 19667 e 19668 del 2014 che, pur soffermandosi su una questione concreta abbastanza specifica, fissano un principio fondamentale in tema di diritto al contraddittorio, tale da rappresentare un canone immanente, a favore del contribuente, ma anche nell’interesse dell’Amministrazione Finanziaria, consistente nell'indirizzare quest’ultima verso un’interpretazione delle disposizioni di legge improntata al rispetto del confronto tra le parti. Appare verosimile che le Sezioni Unite abbiano voluto rimarcare la forza del principio i cui contenuti sono stati, a volte, messi in dubbio da una rigida interpretazione delle norme comunitarie e, anche – con riguardo alla dimensione da riconoscervi – dalle evidenti incertezze e perplessità esistenti all’interno della Corte stessa. I Supremi Giudici giungono ad enunciare il principio di diritto attraverso un excursus abbastanza articolato e volto a ricomprendere alcune questioni squisitamente teoriche, come il corretto inquadramento della natura dell’iscrizione ipotecaria che va, peraltro, a toccare anche la dibattuta tematica degli atti impugnabili. L'Autrice, dopo aver esaminato approfonditamente i due arresti, conclude sottolineando che l' intervento ermeneutico della Corte non può che essere salutato favorevolmente, perché rappresenta l’indicazione di una strada che dovrebbe essere percorsa, da oggi in poi, prima che dai giudici tributari, dalla stessa Amministrazione Finanziaria.

Il diritto del contribuente al contraddittorio preventivo nei procedimenti tributari concepito come un principio fondamentale dell’ordinamento la cui violazione determina la nullità dell’atto non preavvisato

ACCORDINO, Patrizia
2014-01-01

Abstract

Si annotano le sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite nn. 19667 e 19668 del 2014 che, pur soffermandosi su una questione concreta abbastanza specifica, fissano un principio fondamentale in tema di diritto al contraddittorio, tale da rappresentare un canone immanente, a favore del contribuente, ma anche nell’interesse dell’Amministrazione Finanziaria, consistente nell'indirizzare quest’ultima verso un’interpretazione delle disposizioni di legge improntata al rispetto del confronto tra le parti. Appare verosimile che le Sezioni Unite abbiano voluto rimarcare la forza del principio i cui contenuti sono stati, a volte, messi in dubbio da una rigida interpretazione delle norme comunitarie e, anche – con riguardo alla dimensione da riconoscervi – dalle evidenti incertezze e perplessità esistenti all’interno della Corte stessa. I Supremi Giudici giungono ad enunciare il principio di diritto attraverso un excursus abbastanza articolato e volto a ricomprendere alcune questioni squisitamente teoriche, come il corretto inquadramento della natura dell’iscrizione ipotecaria che va, peraltro, a toccare anche la dibattuta tematica degli atti impugnabili. L'Autrice, dopo aver esaminato approfonditamente i due arresti, conclude sottolineando che l' intervento ermeneutico della Corte non può che essere salutato favorevolmente, perché rappresenta l’indicazione di una strada che dovrebbe essere percorsa, da oggi in poi, prima che dai giudici tributari, dalla stessa Amministrazione Finanziaria.
2014
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