Il contributo affronta il tema della successione di norme in materia cautelare, analizzando la sentenza della Corte di cassazione n. 48462/2013, intervenuta sull’applicabilità del novellato art. 280, co. 2 c.p.p. alle misure in corso di esecuzione. Il regime temporale delle norme cautelari rappresenta un argomento tutt’altro che pacifico in dottrina e giurisprudenza; la diretta incidenza della disciplina in materia cautelare sul bene della libertà personale ha difatti reso dubbia la loro natura processuale e dunque la loro assoggettabilità al canone tempus regit actum. Nella pronuncia annotata, la Corte di cassazione, in linea con la giurisprudenza più recente, si concentra sugli effetti prodotti in concreto dalla nuova disciplina. Rilevato che nel caso di specie il novellato art. 280, co. 2 c.p.p. ha determinato il venir meno delle condizioni generali di legalità della misura, la Corte ha ritenuto necessaria la sua applicazione con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata.
Successione di leggi penali e materia cautelare al vaglio della Suprema Corte.
TOSCANO, Giuseppe
2014-01-01
Abstract
Il contributo affronta il tema della successione di norme in materia cautelare, analizzando la sentenza della Corte di cassazione n. 48462/2013, intervenuta sull’applicabilità del novellato art. 280, co. 2 c.p.p. alle misure in corso di esecuzione. Il regime temporale delle norme cautelari rappresenta un argomento tutt’altro che pacifico in dottrina e giurisprudenza; la diretta incidenza della disciplina in materia cautelare sul bene della libertà personale ha difatti reso dubbia la loro natura processuale e dunque la loro assoggettabilità al canone tempus regit actum. Nella pronuncia annotata, la Corte di cassazione, in linea con la giurisprudenza più recente, si concentra sugli effetti prodotti in concreto dalla nuova disciplina. Rilevato che nel caso di specie il novellato art. 280, co. 2 c.p.p. ha determinato il venir meno delle condizioni generali di legalità della misura, la Corte ha ritenuto necessaria la sua applicazione con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata.Pubblicazioni consigliate
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