L’articolo commenta la sent. n. 49/2015 della Corte costituzionale, che ridefinisce i rapporti tra ordinamento statale e CEDU, individuandone il rilievo sotto tre ordini di profili. Il primo concerne le novità sulla natura e la portata del vincolo interpretativo dei giudici nazionali alle pronunce della Corte edu, limitato alla sola “giurisprudenza consolidata”: pur criticando le figure sintomatiche di tale categoria identificate dal giudice delle leggi, l’A. sostiene che lo sganciamento dell’efficacia parametrica riconosciuta alle disposizioni della Cedu dall’interpretazione resane in ogni singola pronuncia dei giudici di Strasburgo sia la conseguenza delle oscillazioni ermeneutiche ravvisabili nella giurisprudenza di questi ultimi in materia di confisca edilizia (in particolare tra la posizione espressa nel caso Sud Fondi e quella adottata in Varvara). Si argomenta, infatti, che l’attribuzione di un ruolo parametrico nel sindacato sulle leggi, esercitato nell’ambito di un modello accentrato di giustizia costituzionale ed in presenza del monopolio interpretativo affidato ai giudici convenzionali esiga, per la sua funzionalità, la certezza e la stabilità semantica del parametro interposto. In aggiunta, si esaminano il chiarimento – contenuto ancora nella sent. n. 49 – sul rapporto tra le varie tipologie di interpretazioni “conformi a…” e la netta presa di posizione sulle conseguenze dell’incostituzionalità della CEDU, nonché sulle modalità per farla valere.

Sul triplice rilievo di Corte cost., sent. n. 49/2015, che ridefinisce i rapporti tra ordinamento nazionale e CEDU e sulle prime reazioni di Strasburgo

SORRENTI, Giuseppa
2015-01-01

Abstract

L’articolo commenta la sent. n. 49/2015 della Corte costituzionale, che ridefinisce i rapporti tra ordinamento statale e CEDU, individuandone il rilievo sotto tre ordini di profili. Il primo concerne le novità sulla natura e la portata del vincolo interpretativo dei giudici nazionali alle pronunce della Corte edu, limitato alla sola “giurisprudenza consolidata”: pur criticando le figure sintomatiche di tale categoria identificate dal giudice delle leggi, l’A. sostiene che lo sganciamento dell’efficacia parametrica riconosciuta alle disposizioni della Cedu dall’interpretazione resane in ogni singola pronuncia dei giudici di Strasburgo sia la conseguenza delle oscillazioni ermeneutiche ravvisabili nella giurisprudenza di questi ultimi in materia di confisca edilizia (in particolare tra la posizione espressa nel caso Sud Fondi e quella adottata in Varvara). Si argomenta, infatti, che l’attribuzione di un ruolo parametrico nel sindacato sulle leggi, esercitato nell’ambito di un modello accentrato di giustizia costituzionale ed in presenza del monopolio interpretativo affidato ai giudici convenzionali esiga, per la sua funzionalità, la certezza e la stabilità semantica del parametro interposto. In aggiunta, si esaminano il chiarimento – contenuto ancora nella sent. n. 49 – sul rapporto tra le varie tipologie di interpretazioni “conformi a…” e la netta presa di posizione sulle conseguenze dell’incostituzionalità della CEDU, nonché sulle modalità per farla valere.
2015
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