Si annota la sentenza n. 15289 del 2015 della Corte di Cassazione con la quale i Supremi giudici si soffermano sull'applicazione dell’art. 38, c. 5 del D.P.R. n. 600 del 1973, nella sua formulazione precedente alla riforma disposta dal D.L. n. 78 del 2010, in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali in tema di accertamento sintetico. La Suprema Corte afferma che l’acquisto di un bene pagato in parte in contanti e in parte con emissione di cambiali, per quest'ultima parte, non comporta un’attuale erogazione di spesa per incrementi patrimoniali e, dunque, non costituisce effettiva e attuale espressione di capacità economica ai fini dell'accertamento sintetico. L'Autrice afferma che il principio enunciato dalla Suprema Corte assume rilevanza sia ai fini della vecchia normativa che con riguardo alla nuova, nella quale le spese per consumi e per investimenti sono state ricondotte ad un concetto unitario di spese di qualsiasi genere sostenute nel periodo d’imposta. A tal fine, inquadra il thema decidendum e si sofferma sulla recente evoluzione dell'attività ermeneutica della Corte volta ad attuare una maggiore tutela del contribuente, soprattutto con riguardo alla dimensione probatoria che lo interessa, in caso di applicazione dei metodi standardizzati

La Corte di Cassazione precisa la nozione di spese effettive in tema di accertamento sintetico puro

ACCORDINO, Patrizia
2015-01-01

Abstract

Si annota la sentenza n. 15289 del 2015 della Corte di Cassazione con la quale i Supremi giudici si soffermano sull'applicazione dell’art. 38, c. 5 del D.P.R. n. 600 del 1973, nella sua formulazione precedente alla riforma disposta dal D.L. n. 78 del 2010, in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali in tema di accertamento sintetico. La Suprema Corte afferma che l’acquisto di un bene pagato in parte in contanti e in parte con emissione di cambiali, per quest'ultima parte, non comporta un’attuale erogazione di spesa per incrementi patrimoniali e, dunque, non costituisce effettiva e attuale espressione di capacità economica ai fini dell'accertamento sintetico. L'Autrice afferma che il principio enunciato dalla Suprema Corte assume rilevanza sia ai fini della vecchia normativa che con riguardo alla nuova, nella quale le spese per consumi e per investimenti sono state ricondotte ad un concetto unitario di spese di qualsiasi genere sostenute nel periodo d’imposta. A tal fine, inquadra il thema decidendum e si sofferma sulla recente evoluzione dell'attività ermeneutica della Corte volta ad attuare una maggiore tutela del contribuente, soprattutto con riguardo alla dimensione probatoria che lo interessa, in caso di applicazione dei metodi standardizzati
2015
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