Nel giudizio abbreviato di primo grado il giudice, ai sensi dell’art. 441, comma 5, c.p.p., può assumere iniziative probatorie quando «ritiene di non poter decidere allo stato degli atti». Secondo la Corte di cassazione, nel caso di giudizio abbreviato non condizionato, in appello può svolgersi attività istruttoria solo qualora il giudice – come previsto in primo grado – la ritenga necessaria ai fini della decisione.

Assunzione di prove nel giudizio abbreviato di appello

RIZZO, Corrado
2015-01-01

Abstract

Nel giudizio abbreviato di primo grado il giudice, ai sensi dell’art. 441, comma 5, c.p.p., può assumere iniziative probatorie quando «ritiene di non poter decidere allo stato degli atti». Secondo la Corte di cassazione, nel caso di giudizio abbreviato non condizionato, in appello può svolgersi attività istruttoria solo qualora il giudice – come previsto in primo grado – la ritenga necessaria ai fini della decisione.
2015
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