Nel giudizio abbreviato di primo grado il giudice, ai sensi dell’art. 441, comma 5, c.p.p., può assumere iniziative probatorie quando «ritiene di non poter decidere allo stato degli atti». Secondo la Corte di cassazione, nel caso di giudizio abbreviato non condizionato, in appello può svolgersi attività istruttoria solo qualora il giudice – come previsto in primo grado – la ritenga necessaria ai fini della decisione.
Assunzione di prove nel giudizio abbreviato di appello
RIZZO, Corrado
2015-01-01
Abstract
Nel giudizio abbreviato di primo grado il giudice, ai sensi dell’art. 441, comma 5, c.p.p., può assumere iniziative probatorie quando «ritiene di non poter decidere allo stato degli atti». Secondo la Corte di cassazione, nel caso di giudizio abbreviato non condizionato, in appello può svolgersi attività istruttoria solo qualora il giudice – come previsto in primo grado – la ritenga necessaria ai fini della decisione.File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
ARTIC. SU ASSUNZIONE DI PROVE NEL GIUD. ABBREV. D'APP..pdf
solo utenti autorizzati
Tipologia:
Versione Editoriale (PDF)
Licenza:
Tutti i diritti riservati (All rights reserved)
Dimensione
575.25 kB
Formato
Adobe PDF
|
575.25 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
Cass pen 2015_11.pdf
solo utenti autorizzati
Descrizione: Indice
Tipologia:
Altro materiale allegato (es. Copertina, Indice, Materiale supplementare, Brevetti, Spin off, Start up, etc.)
Licenza:
Tutti i diritti riservati (All rights reserved)
Dimensione
1.27 MB
Formato
Adobe PDF
|
1.27 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
Pubblicazioni consigliate
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.