Prendendo spunto da Cass., n. 24118/13 (secondo la quale l'attività di consulenza e assistenza finalizzata alla preparazione e alla presentazione di una domanda per ottenere la concessione di finanziamenti pubblici da parte di un ente predeterminato non costituisce mediazione, ma semplice prestazione d'opera professionale), il lavoro sviluppa alcune riflessioni in merito ad un'attività, la mediazione creditizia, che, malgrado diversi interventi normativi, continua a presentare aspetti di notevole ambiguità. Muovendo dal dato normativo (in atto, art. 128-sexies TUB), che qualifica il mediatore creditizio come il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche e intermediari finanziari con la potenziale clientela, al fine della concessione di finanziamenti in qualsiasi forma, si tenta innanzitutto di chiarire il concetto di "messa in relazione", proprio di ogni forma di mediazione, riservando tuttavia specifica attenzione alla rilevanza delle attività di tipo consulenziale ai fini della correlazione delle parti di un contratto di credito. Si osserva, infatti, come le specificità del settore finanziario (particolare complessità tecnica della materia, presenza di esigenze di tipo pubblicistico, ecc.) comportino che il collegamento tra chi offre e domanda credito, tipico della mediazione, possa realizzarsi anche tramite una qualificata attività di assistenza e consulenza, consistente, ad es., nell'analisi del mercato del credito, nell'informativa al cliente, nella predisposizione della domanda di finanziamento, nello svolgimento di una prima istruttoria, ecc. Pur in assenza di un orientamento giurisprudenziale univoco, pertanto, si può affermare che, ogni qualvolta un'attività di assistenza e consulenza in materia creditizia risulti concepita, per le sue concrete caratteristiche, allo scopo di addivenire alla conclusione di un contratto di finanziamento e si riveli a tal fine determinante, è legittimamente ravvisabile, anche al di fuori delle ipotesi solitamente contemplate dalla giurisprudenza (individuazione di una controparte in precedenza ignota, o convincimento dei contraenti), quella utile messa in relazione delle parti di un affare, che è elemento indefettibile di ogni forma di mediazione. Nondimeno, oltre all'attitudine a mettere in contatto le parti del contratto di credito, per poter essere considerata come mediazione (creditizia), una determinata attività deve presentare anche gli ulteriori caratteri tipici della comune mediazione civilistica, tra i quali spicca quello dell'indipendenza (e autonomia) del mediatore rispetto ai soggetti intermediati. Elemento, quest'ultimo, assente nella fattispecie giunta al vaglio della S.C. (posto che una delle parti si era contrattualmente obbligata a prestare la propria attività di assistenza e consulenza nei confronti dell'altra), donde il corretto inquadramento della fattispecie entro lo schema della prestazione d'opera professionale, anziché in quello della mediazione creditizia.

I limiti dell'attività di mediazione creditizia ed il rapporto con la consulenza finalizzata alla concessione di finanziamenti nella recente giurisprudenza della Cassazione

CIRAOLO, Francesco
2015-01-01

Abstract

Prendendo spunto da Cass., n. 24118/13 (secondo la quale l'attività di consulenza e assistenza finalizzata alla preparazione e alla presentazione di una domanda per ottenere la concessione di finanziamenti pubblici da parte di un ente predeterminato non costituisce mediazione, ma semplice prestazione d'opera professionale), il lavoro sviluppa alcune riflessioni in merito ad un'attività, la mediazione creditizia, che, malgrado diversi interventi normativi, continua a presentare aspetti di notevole ambiguità. Muovendo dal dato normativo (in atto, art. 128-sexies TUB), che qualifica il mediatore creditizio come il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche e intermediari finanziari con la potenziale clientela, al fine della concessione di finanziamenti in qualsiasi forma, si tenta innanzitutto di chiarire il concetto di "messa in relazione", proprio di ogni forma di mediazione, riservando tuttavia specifica attenzione alla rilevanza delle attività di tipo consulenziale ai fini della correlazione delle parti di un contratto di credito. Si osserva, infatti, come le specificità del settore finanziario (particolare complessità tecnica della materia, presenza di esigenze di tipo pubblicistico, ecc.) comportino che il collegamento tra chi offre e domanda credito, tipico della mediazione, possa realizzarsi anche tramite una qualificata attività di assistenza e consulenza, consistente, ad es., nell'analisi del mercato del credito, nell'informativa al cliente, nella predisposizione della domanda di finanziamento, nello svolgimento di una prima istruttoria, ecc. Pur in assenza di un orientamento giurisprudenziale univoco, pertanto, si può affermare che, ogni qualvolta un'attività di assistenza e consulenza in materia creditizia risulti concepita, per le sue concrete caratteristiche, allo scopo di addivenire alla conclusione di un contratto di finanziamento e si riveli a tal fine determinante, è legittimamente ravvisabile, anche al di fuori delle ipotesi solitamente contemplate dalla giurisprudenza (individuazione di una controparte in precedenza ignota, o convincimento dei contraenti), quella utile messa in relazione delle parti di un affare, che è elemento indefettibile di ogni forma di mediazione. Nondimeno, oltre all'attitudine a mettere in contatto le parti del contratto di credito, per poter essere considerata come mediazione (creditizia), una determinata attività deve presentare anche gli ulteriori caratteri tipici della comune mediazione civilistica, tra i quali spicca quello dell'indipendenza (e autonomia) del mediatore rispetto ai soggetti intermediati. Elemento, quest'ultimo, assente nella fattispecie giunta al vaglio della S.C. (posto che una delle parti si era contrattualmente obbligata a prestare la propria attività di assistenza e consulenza nei confronti dell'altra), donde il corretto inquadramento della fattispecie entro lo schema della prestazione d'opera professionale, anziché in quello della mediazione creditizia.
2015
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