Si commenta la sentenza della Corte di Cassazione, sezione tributaria n. 943 del 2016 in tema di rilevanza del giudicato esterno con riguardo alle presunzioni sulla spesa per investimenti nell'accertamento sintetico. In relazione a due atti accertativi riguardanti il medesimo contribuente, il medesimo rapporto giuridico ed il medesimo presupposto sostanziale, ma interessanti diverse annualità sono stati posti in essere due giudizi, uno dei quali definito con sentenza passata in giudicato. Con riguardo all'altro, il medesimo organo giudicante, ma in differente compo¬sizione ha fornito una diversa valutazione delle prove presentate dal contribuente. Nondimeno, i Supremi giudici hanno ritenuto che la valutazione della situazione giuridica - ovvero di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause - compiuta nella sentenza passata in giudicato, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo. Ciò, ai fini di evitare la formazione di giudicati contrastanti, anche in attuazione dei principi costituzionali, derivanti dall’art. 111 Cost., del “giusto processo” e della “ragionevole durata” ed attesa la rilevabilità d’ufficio del “giudicato esterno”, alla quale, nel caso specifico, non è di ostacolo il divieto di deposito di atti o documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo posto dall’art. 372 c.p.c. La norma, infatti, prevede delle eccezioni tra le quali la produzione di fonti normative ritenute rilevanti per il giudizio di cassazione. Essa, quindi, non è applicabile al giudicato esterno formato successivamen¬te alla pronuncia della sentenza.

Sulla deducibilità e rilevabilità d’ufficio del giudicato esterno nel processo tributario

ACCORDINO, Patrizia
2016-01-01

Abstract

Si commenta la sentenza della Corte di Cassazione, sezione tributaria n. 943 del 2016 in tema di rilevanza del giudicato esterno con riguardo alle presunzioni sulla spesa per investimenti nell'accertamento sintetico. In relazione a due atti accertativi riguardanti il medesimo contribuente, il medesimo rapporto giuridico ed il medesimo presupposto sostanziale, ma interessanti diverse annualità sono stati posti in essere due giudizi, uno dei quali definito con sentenza passata in giudicato. Con riguardo all'altro, il medesimo organo giudicante, ma in differente compo¬sizione ha fornito una diversa valutazione delle prove presentate dal contribuente. Nondimeno, i Supremi giudici hanno ritenuto che la valutazione della situazione giuridica - ovvero di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause - compiuta nella sentenza passata in giudicato, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo. Ciò, ai fini di evitare la formazione di giudicati contrastanti, anche in attuazione dei principi costituzionali, derivanti dall’art. 111 Cost., del “giusto processo” e della “ragionevole durata” ed attesa la rilevabilità d’ufficio del “giudicato esterno”, alla quale, nel caso specifico, non è di ostacolo il divieto di deposito di atti o documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo posto dall’art. 372 c.p.c. La norma, infatti, prevede delle eccezioni tra le quali la produzione di fonti normative ritenute rilevanti per il giudizio di cassazione. Essa, quindi, non è applicabile al giudicato esterno formato successivamen¬te alla pronuncia della sentenza.
2016
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