La Corte Costituzionale respinge come infondata la questione di legittimità della legge n. 81/2014, riducendo tuttavia l'ambito di operatività della modifica inerente la pericolosità sociale degli infermi e dei seminfermi di mente non imputabili. A differenza della lettura originaria, che sembrava escludere la rilevanza dei fattori inerenti la vita individuale, familiare e sociale del soggetto dagli indici di predittività della pericolosità sociale, per la Corte la deminutio operata dal legislatore riguarda solo il criterio di scelta delle misure di sicurezza applicabili. In questo modo, però, se da un lato si valorizza il significato della novella, volta ad evitare che per il futuro l’internamento nelle strutture segreganti possa essere slegato dalle condizioni del soggetto e circoscritto al solo fattore esterno dell’incapacità della rete assistenziale a prendersene cura, dall’altro non si riescono a superare del tutto alcuni limiti della riforma. La soluzione della Corte Costituzionale potrebbe infatti rivelarsi sul piano applicativo meno efficace di quanto appare e fa emergere l’improcrastinabilità di una riforma complessiva della materia delle misure di sicurezza.

La riformata pericolosità sociale degli infermi non imputabili o semimputabili al vaglio della Corte Costituzionale: una novità da ridimensionare

COLLICA, Maria Teresa
2016-01-01

Abstract

La Corte Costituzionale respinge come infondata la questione di legittimità della legge n. 81/2014, riducendo tuttavia l'ambito di operatività della modifica inerente la pericolosità sociale degli infermi e dei seminfermi di mente non imputabili. A differenza della lettura originaria, che sembrava escludere la rilevanza dei fattori inerenti la vita individuale, familiare e sociale del soggetto dagli indici di predittività della pericolosità sociale, per la Corte la deminutio operata dal legislatore riguarda solo il criterio di scelta delle misure di sicurezza applicabili. In questo modo, però, se da un lato si valorizza il significato della novella, volta ad evitare che per il futuro l’internamento nelle strutture segreganti possa essere slegato dalle condizioni del soggetto e circoscritto al solo fattore esterno dell’incapacità della rete assistenziale a prendersene cura, dall’altro non si riescono a superare del tutto alcuni limiti della riforma. La soluzione della Corte Costituzionale potrebbe infatti rivelarsi sul piano applicativo meno efficace di quanto appare e fa emergere l’improcrastinabilità di una riforma complessiva della materia delle misure di sicurezza.
2016
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