Il riconoscimento di figlio naturale con atto (12 settembre 1976) successivo alla riforma di cui alla legge 19 maggio 1975 n. 151, ma anteriore a quella del 4 maggio 1983 n. 184, fa cessare automaticamente l’efficacia della precedente adozione ordinaria e conferisce al già adottato il solo status di figlio naturale del già adottante. Se un soggetto che è stato riconosciuto figlio naturale dalla madre e poi dal padre, già adottante, muore senza lasciare coniuge, né prole, né genitori, né ascendenti, né fratelli e sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore dei parenti prossimi (entro il sesto grado) sia in linea materna che in linea paterna.
Parentela e successione ereditaria
COCUCCIO, MARIAFRANCESCA
2017-01-01
Abstract
Il riconoscimento di figlio naturale con atto (12 settembre 1976) successivo alla riforma di cui alla legge 19 maggio 1975 n. 151, ma anteriore a quella del 4 maggio 1983 n. 184, fa cessare automaticamente l’efficacia della precedente adozione ordinaria e conferisce al già adottato il solo status di figlio naturale del già adottante. Se un soggetto che è stato riconosciuto figlio naturale dalla madre e poi dal padre, già adottante, muore senza lasciare coniuge, né prole, né genitori, né ascendenti, né fratelli e sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore dei parenti prossimi (entro il sesto grado) sia in linea materna che in linea paterna.File | Dimensione | Formato | |
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