La situazione di fatto indica un fatto giuridicamente rilevante, che entra nel perimetro della giuridicità, come ogni fatto giuridico, nella misura in cui manifesta interessi e valori concreti rilevanti, idoneo a produrre conseguenze giuridiche, incidendo in vario modo su sfere di interessi. Nell'ambito dei rapporti patrimoniali e non, si riscontrano previsioni specifiche dalle quali è dato desumere ora la resistenza della situazione di fatto rispetto alla regola agendi e quindi al diritto, ora, invece, la prevalenza della situazione di fatto sull'assetto di interessi, come divisato dalle parti, attraverso comportamenti dichiarativi. Il principio della prevalenza della situazione di fatto acquista una importante carica ermeneutica e consente di dare così adeguata sistemazione teorico-dogmatica anche a figure diverse da quelle tipizzate in cui l'attuazione del rapporto, e quindi la situazione di fatto venutasi a creare, prevale sul comportamento dichiarativo delle parti. Espressamente codificato in materia di rapporti di durata, precisamente in materia di rapporti di lavoro e di società derivanti da un contratto invalido, tuttavia produttivo di effetti giuridici non rimovibili attraverso il meccanismo della retroattività, il principio in questione opera anche in ambiti diversi. Peraltro, detto principio ispira altresì le soluzioni, adottate dal legislatore, della irretroattività dell'avveramento della condizione risolutiva e della risoluzione in materia di contratti di durata (artt. 1360, comma 2 e 1458, comma 1, c.c.), determinando, in questi casi, l'esecuzione della prestazione con la definitiva soddisfazione dell'interesse creditorio, una modificazione irreversibile della realtà fattuale e giuridica. Alla medesima logica sembra ispirarsi anche la fattispecie delineata dall'art. 128 c.c. che consente, in caso di nullità del negozio matrimoniale, la produzione degli effetti del matrimonio valido fino alla sentenza che ne dichiara la invalidità. Interpretati sistematicamente i suddetti enunciati normativi, è, allora, possibile desumere, su un piano generale, il principio della indipendenza del rapporto e/o situazione di fatto dal negozio del quale dovrebbe costituire attuazione. In questa direzione il rapporto, come di fatto attuatosi, diviene fonte autonoma degli effetti, che il negozio -ormai fonte possibile ma non esclusiva- non è idoneo ex se a produrre.

SITUAZIONI DI FATTO E SCHEMI LEGALI. LA DELIMITAZIONE DELLA CATEGORIA.

ASTONE, ANTONINO
2017-01-01

Abstract

La situazione di fatto indica un fatto giuridicamente rilevante, che entra nel perimetro della giuridicità, come ogni fatto giuridico, nella misura in cui manifesta interessi e valori concreti rilevanti, idoneo a produrre conseguenze giuridiche, incidendo in vario modo su sfere di interessi. Nell'ambito dei rapporti patrimoniali e non, si riscontrano previsioni specifiche dalle quali è dato desumere ora la resistenza della situazione di fatto rispetto alla regola agendi e quindi al diritto, ora, invece, la prevalenza della situazione di fatto sull'assetto di interessi, come divisato dalle parti, attraverso comportamenti dichiarativi. Il principio della prevalenza della situazione di fatto acquista una importante carica ermeneutica e consente di dare così adeguata sistemazione teorico-dogmatica anche a figure diverse da quelle tipizzate in cui l'attuazione del rapporto, e quindi la situazione di fatto venutasi a creare, prevale sul comportamento dichiarativo delle parti. Espressamente codificato in materia di rapporti di durata, precisamente in materia di rapporti di lavoro e di società derivanti da un contratto invalido, tuttavia produttivo di effetti giuridici non rimovibili attraverso il meccanismo della retroattività, il principio in questione opera anche in ambiti diversi. Peraltro, detto principio ispira altresì le soluzioni, adottate dal legislatore, della irretroattività dell'avveramento della condizione risolutiva e della risoluzione in materia di contratti di durata (artt. 1360, comma 2 e 1458, comma 1, c.c.), determinando, in questi casi, l'esecuzione della prestazione con la definitiva soddisfazione dell'interesse creditorio, una modificazione irreversibile della realtà fattuale e giuridica. Alla medesima logica sembra ispirarsi anche la fattispecie delineata dall'art. 128 c.c. che consente, in caso di nullità del negozio matrimoniale, la produzione degli effetti del matrimonio valido fino alla sentenza che ne dichiara la invalidità. Interpretati sistematicamente i suddetti enunciati normativi, è, allora, possibile desumere, su un piano generale, il principio della indipendenza del rapporto e/o situazione di fatto dal negozio del quale dovrebbe costituire attuazione. In questa direzione il rapporto, come di fatto attuatosi, diviene fonte autonoma degli effetti, che il negozio -ormai fonte possibile ma non esclusiva- non è idoneo ex se a produrre.
2017
PUBBLICAZIONI DELLA FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA DELLA UNIVERSITA' DI MESSINA
978-88-14-22229-0
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