Si commenta l'ordinanza ord. n. 20267 della Corte di Cassazione, sez. VI, del 22 agosto 2017 con la quale i Supremi giudici si soffermano, ancora una volta, sul tema del contraddittorio endoprocedimentale manifestando, purtroppo, la volontà di non discostarsi dalle conclusioni alle quali sono pervenuti con la nota sentenza n. 24823 del 2015 in ordine ad una sorta di "doppio binario" tra tributi armonizzati e non armonizzati. E, quindi, essi perseverano nel proporre una visione estremamente riduttiva del principio. L'autrice si sofferma ad esaminare le conclusioni della Corte di legittimità alla luce dei risvolti comunitari, del convincimento di buona parte della dottrina e del’agire dell’Amministrazione finanziaria tutti, evidentemente orientati verso un sentire del tutto diverso che non può essere trascurato.
La Corte di Cassazione persevera nel negare la sussistenza di un obbligo generale al contraddittorio endoprocedimentale
Accordino P.
2017-01-01
Abstract
Si commenta l'ordinanza ord. n. 20267 della Corte di Cassazione, sez. VI, del 22 agosto 2017 con la quale i Supremi giudici si soffermano, ancora una volta, sul tema del contraddittorio endoprocedimentale manifestando, purtroppo, la volontà di non discostarsi dalle conclusioni alle quali sono pervenuti con la nota sentenza n. 24823 del 2015 in ordine ad una sorta di "doppio binario" tra tributi armonizzati e non armonizzati. E, quindi, essi perseverano nel proporre una visione estremamente riduttiva del principio. L'autrice si sofferma ad esaminare le conclusioni della Corte di legittimità alla luce dei risvolti comunitari, del convincimento di buona parte della dottrina e del’agire dell’Amministrazione finanziaria tutti, evidentemente orientati verso un sentire del tutto diverso che non può essere trascurato.Pubblicazioni consigliate
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