La rapida ed incontrollata circolazione di persone, di idee e di informazioni, da un lato, l’evoluzione scientifica e tecnologica, dall’altro, svelano in maniera emblematica “il volto oscuro” del progresso, ove gli straordinari benefici delle scoperte e delle conquiste umane presentano “controindicazioni” incerte e potenzialmente devastanti. Si pensi, in tal senso, alla minaccia terroristica, agevolata dai nuovi mezzi di comunicazione e di trasporto, o, ancora, agli effetti negativi sulla salute dell’uomo e sull’ambiente ipoteticamente riconducibili ad innovazioni sviluppate sul piano tecnico-scientifico. Fenomeni simili evocano scenari catastrofici e le incessanti richieste di sicurezza sollevate dalla collettività si uniscono alle istanze di tutela promosse in ambito sovranazionale. Ruolo egemone è assunto, in tale contesto, dal diritto penale, considerato, a torto o a ragione, imprescindibile strumento di protezione della collettività. Il ricorso alla sanzione criminale in un’ottica di contrasto ai “rischi”, lato sensu intesi, della società attuale sollecita riflessioni di estremo rilievo in ordine ai presupposti che, sulla scorta della nostra Carta fondamentale, legittimano l’intervento della pena criminale. Le fattispecie incriminatrici imperniate su logiche securitarie sembrano, infatti, discostarsi dal paradigma di illecito penale forgiato dalla Carta costituzionale ed i maggiori profili di criticità si apprezzano in relazione al principio di offensività, limite e fondamento del magistero punitivo penale. Muovendo da tali premesse, il presente studio intende prestare attenzione alle tendenze di politica criminale che, talvolta in un’ottica emergenziale, talaltra in chiave precauzionale, si ispirano a logiche ben distanti dai capisaldi garantisti che permeano il tessuto costituzionale. La normativa diretta al contrasto del terrorismo internazionale e le fattispecie incriminatrici ispirate al principio di precauzione costituiscono in tal senso un importante banco di prova. Sullo sfondo dell’intero lavoro si colloca la consapevolezza dell’influenza esercitata dalle fonti internazionali e sovranazionali sulla legislazione, anche penale, interna.

IL PRINCIPIO DI OFFENSIVITÀ IN MATERIA PENALE TRA ISTANZE SECURITARIE E FONTI SOVRANAZIONALI

INGRASSIA, SILVIA
2017-11-27

Abstract

La rapida ed incontrollata circolazione di persone, di idee e di informazioni, da un lato, l’evoluzione scientifica e tecnologica, dall’altro, svelano in maniera emblematica “il volto oscuro” del progresso, ove gli straordinari benefici delle scoperte e delle conquiste umane presentano “controindicazioni” incerte e potenzialmente devastanti. Si pensi, in tal senso, alla minaccia terroristica, agevolata dai nuovi mezzi di comunicazione e di trasporto, o, ancora, agli effetti negativi sulla salute dell’uomo e sull’ambiente ipoteticamente riconducibili ad innovazioni sviluppate sul piano tecnico-scientifico. Fenomeni simili evocano scenari catastrofici e le incessanti richieste di sicurezza sollevate dalla collettività si uniscono alle istanze di tutela promosse in ambito sovranazionale. Ruolo egemone è assunto, in tale contesto, dal diritto penale, considerato, a torto o a ragione, imprescindibile strumento di protezione della collettività. Il ricorso alla sanzione criminale in un’ottica di contrasto ai “rischi”, lato sensu intesi, della società attuale sollecita riflessioni di estremo rilievo in ordine ai presupposti che, sulla scorta della nostra Carta fondamentale, legittimano l’intervento della pena criminale. Le fattispecie incriminatrici imperniate su logiche securitarie sembrano, infatti, discostarsi dal paradigma di illecito penale forgiato dalla Carta costituzionale ed i maggiori profili di criticità si apprezzano in relazione al principio di offensività, limite e fondamento del magistero punitivo penale. Muovendo da tali premesse, il presente studio intende prestare attenzione alle tendenze di politica criminale che, talvolta in un’ottica emergenziale, talaltra in chiave precauzionale, si ispirano a logiche ben distanti dai capisaldi garantisti che permeano il tessuto costituzionale. La normativa diretta al contrasto del terrorismo internazionale e le fattispecie incriminatrici ispirate al principio di precauzione costituiscono in tal senso un importante banco di prova. Sullo sfondo dell’intero lavoro si colloca la consapevolezza dell’influenza esercitata dalle fonti internazionali e sovranazionali sulla legislazione, anche penale, interna.
27-nov-2017
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