La Commissione tributaria provinciale di Campobasso, nonostante la mancanza di una espressa previsione normativa contenuta negli artt. 15 e 17-bis, D.lgs. n. 546/1992, riconosce l’interesse del contribuente alla costituzione in giudizio per ottenere il rimborso degli oneri sostenuti nella fase del reclamo, che si è conclusa con l’accoglimento dell’istanza. Dopo aver dichiarato cessata la materia del contendere a seguito dell’annullamento del provvedimento impositivo impugnato, i giudici hanno condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese per la difesa tecnica, inclusa la maggiorazione del 50% prevista dall’art. 15, comma 2-septies, del D.lgs. 546/1992.
Il rimborso delle spese della fase del reclamo nell'ipotesi di accoglimento delle richieste del contribuente
Martella, MeloPrimo
2016-01-01
Abstract
La Commissione tributaria provinciale di Campobasso, nonostante la mancanza di una espressa previsione normativa contenuta negli artt. 15 e 17-bis, D.lgs. n. 546/1992, riconosce l’interesse del contribuente alla costituzione in giudizio per ottenere il rimborso degli oneri sostenuti nella fase del reclamo, che si è conclusa con l’accoglimento dell’istanza. Dopo aver dichiarato cessata la materia del contendere a seguito dell’annullamento del provvedimento impositivo impugnato, i giudici hanno condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese per la difesa tecnica, inclusa la maggiorazione del 50% prevista dall’art. 15, comma 2-septies, del D.lgs. 546/1992.File | Dimensione | Formato | |
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