Con il presente contributo ci si propone di compiere una ricognizione della disciplina italiana in materia di finanziamento dell’edilizia di culto, quale species del più ampio genus rappresentato dal diritto fondamentale di libertà religiosa. Dopo aver individuato le competenze spettanti rispettivamente allo Stato ed alle Regioni in materia urbanistica, ci si soffermerà, in particolare, sulle leggi regionali cc.dd. “antimoschee” nonché sulla recente pronunzia della Corte costituzionale in materia di vincoli gravanti sul legislatore (sia statale che regionale) in relazione al finanziamento di attività e di servizi necessari per la realizzazione dei diritti riconoscibili come diritti fondamentali - come tali circondati da garanzie aventi rilevanza sul piano dello scrutinio di costituzionalità delle leggi che ne dispongono il finanziamento ed operanti in aggiunta agli altri vincoli per cosi dire ordinari –. Tale intervento, invero, può far sorgere l’interrogativo se, analogamente, nella materia dell’edilizia di culto, il relativo finanziamento, essendo coordinato con la realizzazione di un diritto (all’esercizio del culto) riconducibile nella categoria de diritti cc.dd. fondamentali, possa essere assistito anche esso da vincoli incidenti sugli elementi dell’an e del quantum delle scelte legislative
Brevi note su (libertà religiosa e) finanziamento degli edifici di culto in Italia
Tigano, M.
2017-01-01
Abstract
Con il presente contributo ci si propone di compiere una ricognizione della disciplina italiana in materia di finanziamento dell’edilizia di culto, quale species del più ampio genus rappresentato dal diritto fondamentale di libertà religiosa. Dopo aver individuato le competenze spettanti rispettivamente allo Stato ed alle Regioni in materia urbanistica, ci si soffermerà, in particolare, sulle leggi regionali cc.dd. “antimoschee” nonché sulla recente pronunzia della Corte costituzionale in materia di vincoli gravanti sul legislatore (sia statale che regionale) in relazione al finanziamento di attività e di servizi necessari per la realizzazione dei diritti riconoscibili come diritti fondamentali - come tali circondati da garanzie aventi rilevanza sul piano dello scrutinio di costituzionalità delle leggi che ne dispongono il finanziamento ed operanti in aggiunta agli altri vincoli per cosi dire ordinari –. Tale intervento, invero, può far sorgere l’interrogativo se, analogamente, nella materia dell’edilizia di culto, il relativo finanziamento, essendo coordinato con la realizzazione di un diritto (all’esercizio del culto) riconducibile nella categoria de diritti cc.dd. fondamentali, possa essere assistito anche esso da vincoli incidenti sugli elementi dell’an e del quantum delle scelte legislativePubblicazioni consigliate
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