La crescente proiezione transnazionale della criminalità organizzata ha reso sempre più pressante l‘esigenza di indirizzare le legislazioni statali alla convergenza verso modelli d‘incriminazione intesi alla promozione della cooperazione giudiziaria nella repressione della criminalità di gruppo transfrontaliera. Il volume si propone di verificare la congruenza della disciplina domestica con i paradigmi del “gruppo criminale organizzato” e dell‘ “organizzazione criminale”, proposti rispettivamente in seno all‘Organizzazione delle Nazioni Unite e all‘Unione europea, qui riassunte nel comune e forse inedito riferimento a una declinazione “preternazionale” della criminalità di gruppo. L’intento è di appurare se sia possibile accedere a una soluzione in grado di assicurare un corretto adempimento degli obblighi di penalizzazione internazionali ed europei che risulti altresì congruente con il quadro interno dei principi politico-criminali di rilevanza costituzionale. Tale verifica, caratterizzata dalla duplice comparazione sincronica e diacronica, risulta scandita dall'alternativa semantica che la locuzione “criminalità organizzata” propone già nel linguaggio delle scienze criminali e che può essere compendiata nel sintagma « associazione criminosa versus crimini dell‘associazione»: alternativa, questa, che richiama la fondamentale scelta politico-legislativa di incriminare di per sé la (partecipazione alla) societas sceleris ovvero di punire più gravemente, attraverso corrispondenti circostanze aggravanti, i delitti commessi in esecuzione del programma delittuoso. La lettura complessiva dei risultati della comparazione sincronica e diacronica alla luce degli orientamenti che si stagliano in sede europea suggerisce di valutare l‘opportunità dell‘abbandono del reato di associazione per delinquere nella sua configurazione universale in favore dell‘introduzione di distinte fattispecie, caratterizzate per il modus operandi e per il fine perseguito. Questa opzione appare altresì compatibile con l’introduzione di un‘apposita aggravante comune da applicare ai reati commessi in attuazione del programma criminale dell‘organizzazione, quando gli obiettivi criminosi di quest’ultima non minaccino beni candidati dal legislatore alla maggiore salvaguardia garantita dalla fattispecie associativa.

Reati di associazione e declinazioni preternazionali della criminalità organizzata.

Giuseppina Panebianco
2018-01-01

Abstract

La crescente proiezione transnazionale della criminalità organizzata ha reso sempre più pressante l‘esigenza di indirizzare le legislazioni statali alla convergenza verso modelli d‘incriminazione intesi alla promozione della cooperazione giudiziaria nella repressione della criminalità di gruppo transfrontaliera. Il volume si propone di verificare la congruenza della disciplina domestica con i paradigmi del “gruppo criminale organizzato” e dell‘ “organizzazione criminale”, proposti rispettivamente in seno all‘Organizzazione delle Nazioni Unite e all‘Unione europea, qui riassunte nel comune e forse inedito riferimento a una declinazione “preternazionale” della criminalità di gruppo. L’intento è di appurare se sia possibile accedere a una soluzione in grado di assicurare un corretto adempimento degli obblighi di penalizzazione internazionali ed europei che risulti altresì congruente con il quadro interno dei principi politico-criminali di rilevanza costituzionale. Tale verifica, caratterizzata dalla duplice comparazione sincronica e diacronica, risulta scandita dall'alternativa semantica che la locuzione “criminalità organizzata” propone già nel linguaggio delle scienze criminali e che può essere compendiata nel sintagma « associazione criminosa versus crimini dell‘associazione»: alternativa, questa, che richiama la fondamentale scelta politico-legislativa di incriminare di per sé la (partecipazione alla) societas sceleris ovvero di punire più gravemente, attraverso corrispondenti circostanze aggravanti, i delitti commessi in esecuzione del programma delittuoso. La lettura complessiva dei risultati della comparazione sincronica e diacronica alla luce degli orientamenti che si stagliano in sede europea suggerisce di valutare l‘opportunità dell‘abbandono del reato di associazione per delinquere nella sua configurazione universale in favore dell‘introduzione di distinte fattispecie, caratterizzate per il modus operandi e per il fine perseguito. Questa opzione appare altresì compatibile con l’introduzione di un‘apposita aggravante comune da applicare ai reati commessi in attuazione del programma criminale dell‘organizzazione, quando gli obiettivi criminosi di quest’ultima non minaccino beni candidati dal legislatore alla maggiore salvaguardia garantita dalla fattispecie associativa.
2018
Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Messina.
9788814227509
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