Con la sentenza in commento la Corte di appello di Bologna ha affrontato il tema della responsabilità dell’operatore turistico e del danno da vacanza rovinata e ha deciso che la sua risarcibilità presuppone il superamento di una certa soglia di offensività, ravvisabile nella serietà del pregiudizio. Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attenua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità e il pregiudizio non sia futile.
Contratto di viaggio e non risarcibilità del danno per lievi disservizi
Mariafrancesca Cocuccio
2017-01-01
Abstract
Con la sentenza in commento la Corte di appello di Bologna ha affrontato il tema della responsabilità dell’operatore turistico e del danno da vacanza rovinata e ha deciso che la sua risarcibilità presuppone il superamento di una certa soglia di offensività, ravvisabile nella serietà del pregiudizio. Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attenua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità e il pregiudizio non sia futile.File | Dimensione | Formato | |
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