Dichiarando il ricorso inammissibile, la Corte di cassazione conferma la condanna ex art. 659 c.p. dei gestori di un locale notturno (anche) per non avere impedito gli schiamazzi prodotti all’esterno da alcuni avventori. Sebbene si inserisca nel solco di una giurisprudenza consolidata, la pronuncia (insieme ai precedenti ivi richiamati) presta il fianco a due critiche: l’impiego dell’art. 40 cpv. c.p., da un canto, e la discutibile individuazione della fonte del preteso obbligo impeditivo, dall’altro. L’estensione dei margini applicativi dell’omissione impropria rischia di avallare forme di responsabilità sine culpa, in violazione del canone di frammentarietà` e del principio di personalità della responsabilità penale nel suo nucleo essenziale
Gestori di pubblico esercizio e omesso impedimento dei rumori degli avventori
giuseppe puglisi
Primo
2020-01-01
Abstract
Dichiarando il ricorso inammissibile, la Corte di cassazione conferma la condanna ex art. 659 c.p. dei gestori di un locale notturno (anche) per non avere impedito gli schiamazzi prodotti all’esterno da alcuni avventori. Sebbene si inserisca nel solco di una giurisprudenza consolidata, la pronuncia (insieme ai precedenti ivi richiamati) presta il fianco a due critiche: l’impiego dell’art. 40 cpv. c.p., da un canto, e la discutibile individuazione della fonte del preteso obbligo impeditivo, dall’altro. L’estensione dei margini applicativi dell’omissione impropria rischia di avallare forme di responsabilità sine culpa, in violazione del canone di frammentarietà` e del principio di personalità della responsabilità penale nel suo nucleo essenzialePubblicazioni consigliate
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