Il contributo è suddiviso in tre sezioni principali. La sezione I ha, in particolare, ad oggetto la dignità dell’embrione umano e si mettono precipuamente a confronto le acquisizioni del diritto “vigente” legislativo con quelle emerse nel diritto “vivente” giurisprudenziale (cap. I). Quest’ultimo viene nello specifico esaminato sia a livello eurounitario (con speciale riferimento alla questione della brevettabilità di cellule staminali embrionali) che a livello costituzionale (con particolare riguardo a Corte cost. sentt. nn. 229/2015 e 84/2016). Nella sezione II viene approfondita la disciplina della PMA su un piano, per così dire, “ristretto” (relativamente, cioè, alla sola applicazione delle tecniche ad essa relativa). Da questo punto di vista vengono quindi analizzati, rispettivamente, le condizioni di ingresso alle metodiche imposte dalla legge (cap. II), la condizione delle coppie fertili (ma portatrici di patologie geneticamente trasmissibili), la questione della c.d. diagnosi preimpianto (cap. III) nonché i divieti di fecondazione di tipo eterologo e di revoca del consenso dopo la fecondazione dell’ovulo (cap. IV). Nella sezione III, infine, viene sottoposta a vaglio critico la normativa in commento su un piano, per dir così, “ampio” (con riferimento, cioè, ad una serie di pratiche “collaterali” rispetto alla sola applicazione delle tecniche di PMA). In questa prospettiva vengono, quindi, indagati i residui divieti imposti a tutela dell’embrione (cap. V), con precipuo riguardo: alla surrogazione di maternità (ed a Corte cost. sent. n. 272/2017); alla sperimentazione sugli embrioni c.d. soprannumerari (ed a Corte cost. sent. n. 84/2016); alla crioconservazione e soppressione degli embrioni (ed a Corte cost. sentt. nn. 151/2009 e 229/2015); alla riduzione embrionaria ed alla creazione di un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre. Al fine di elaborare un “nuovo” metodo di normazione delle questioni di inizio-vita, lo studio si conclude con una proposta di de-strutturazione metodica de iure condito per approdare ad una ri-strutturazione de iure condendo.
Procreazione medicalmente assistita e dignità dell’embrione
Agosta Stefano
2020-01-01
Abstract
Il contributo è suddiviso in tre sezioni principali. La sezione I ha, in particolare, ad oggetto la dignità dell’embrione umano e si mettono precipuamente a confronto le acquisizioni del diritto “vigente” legislativo con quelle emerse nel diritto “vivente” giurisprudenziale (cap. I). Quest’ultimo viene nello specifico esaminato sia a livello eurounitario (con speciale riferimento alla questione della brevettabilità di cellule staminali embrionali) che a livello costituzionale (con particolare riguardo a Corte cost. sentt. nn. 229/2015 e 84/2016). Nella sezione II viene approfondita la disciplina della PMA su un piano, per così dire, “ristretto” (relativamente, cioè, alla sola applicazione delle tecniche ad essa relativa). Da questo punto di vista vengono quindi analizzati, rispettivamente, le condizioni di ingresso alle metodiche imposte dalla legge (cap. II), la condizione delle coppie fertili (ma portatrici di patologie geneticamente trasmissibili), la questione della c.d. diagnosi preimpianto (cap. III) nonché i divieti di fecondazione di tipo eterologo e di revoca del consenso dopo la fecondazione dell’ovulo (cap. IV). Nella sezione III, infine, viene sottoposta a vaglio critico la normativa in commento su un piano, per dir così, “ampio” (con riferimento, cioè, ad una serie di pratiche “collaterali” rispetto alla sola applicazione delle tecniche di PMA). In questa prospettiva vengono, quindi, indagati i residui divieti imposti a tutela dell’embrione (cap. V), con precipuo riguardo: alla surrogazione di maternità (ed a Corte cost. sent. n. 272/2017); alla sperimentazione sugli embrioni c.d. soprannumerari (ed a Corte cost. sent. n. 84/2016); alla crioconservazione e soppressione degli embrioni (ed a Corte cost. sentt. nn. 151/2009 e 229/2015); alla riduzione embrionaria ed alla creazione di un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre. Al fine di elaborare un “nuovo” metodo di normazione delle questioni di inizio-vita, lo studio si conclude con una proposta di de-strutturazione metodica de iure condito per approdare ad una ri-strutturazione de iure condendo.File | Dimensione | Formato | |
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