Le letters of comfort nascono nella prassi bancaria nordamericana come strumenti per agevolare l’accesso al credito delle imprese che si intendono patrocinare, diffondendosi, a partire dagli anni ’80 del secolo scorso, in Europa (come lettres de patronage, in Francia, letters of awareness, in Gran Bretagna, Patronatserklärung in Germania), ed affermandosi, anche nel nostro paese, come modello alternativo alla fideiussione, in ragione della rigidità di tale schema, legata alla tipica struttura solidale dell’obbligazione fideiussoria. Originariamente concepite negli ordinamenti anglosassoni come promesse non vincolanti, se non sul piano dell’etica degli affari, per il particolare significato sociale che assumeva, nell’ambiente ristretto e coeso della business community, il rispetto della parola data, acquisteranno presto una decisiva rilevanza sul piano della giuridicità, come peculiare forma modale di declinazione della causa cavendi. Nell’esperienza giuridica continentale e, per quello che interessa questo studio, in quella italiana, le lettere di patronage finanziario sono state, quindi, sistemate sotto l’indice delle garanzie atipiche, e ordinate in due macroaree: le c.d. lettere di patronage deboli o meramente informative, e quelle forti o promissorie, a seconda della rilevanza programmatica o meno dell’assetto di interessi enunciato dal patrocinante. L’indagine si muove in una rigorosa prospettiva dogmatica, metodologicamente orientata in chiave sistematica, volta a ricostruire, alla luce delle categorie ordinanti e degli istituti del diritto civile, la variegata fenomenologia del patronage, secondo la diversa rilevanza degli interessi in gioco: sul versante dell’atto lecito, come negozio unilaterale atipico, per il ruolo che l’agire autonomo dei privati assume sul terreno della garanzia del credito; su quello dell’atto illecito, occupando, su questo diverso piano, l’area tematica della responsabilità civile, per i riflessi che tali dichiarazioni possono spiegare nei confronti, oltre che del destinatario, anche dei terzi e, in particolare, dei creditori del patrocinato. Viene, infine, ricostruito il sistema dei rimedi, che si muove tra la responsabilità, per il caso di inadempimento del patronage promissorio, ovvero per la illiceità del suo contenuto informativo (erroneo o addirittura mendace), e la invalidità, che può colpire lo stesso contratto di finanziamento stipulato con il patrocinato, in ragione dell’eventuale interferenza decettiva del patronnant nelle trattative.
Contributo allo studio delle lettere di patronage tra negozio e atto illecito
Galletti, Massimo
2020-01-01
Abstract
Le letters of comfort nascono nella prassi bancaria nordamericana come strumenti per agevolare l’accesso al credito delle imprese che si intendono patrocinare, diffondendosi, a partire dagli anni ’80 del secolo scorso, in Europa (come lettres de patronage, in Francia, letters of awareness, in Gran Bretagna, Patronatserklärung in Germania), ed affermandosi, anche nel nostro paese, come modello alternativo alla fideiussione, in ragione della rigidità di tale schema, legata alla tipica struttura solidale dell’obbligazione fideiussoria. Originariamente concepite negli ordinamenti anglosassoni come promesse non vincolanti, se non sul piano dell’etica degli affari, per il particolare significato sociale che assumeva, nell’ambiente ristretto e coeso della business community, il rispetto della parola data, acquisteranno presto una decisiva rilevanza sul piano della giuridicità, come peculiare forma modale di declinazione della causa cavendi. Nell’esperienza giuridica continentale e, per quello che interessa questo studio, in quella italiana, le lettere di patronage finanziario sono state, quindi, sistemate sotto l’indice delle garanzie atipiche, e ordinate in due macroaree: le c.d. lettere di patronage deboli o meramente informative, e quelle forti o promissorie, a seconda della rilevanza programmatica o meno dell’assetto di interessi enunciato dal patrocinante. L’indagine si muove in una rigorosa prospettiva dogmatica, metodologicamente orientata in chiave sistematica, volta a ricostruire, alla luce delle categorie ordinanti e degli istituti del diritto civile, la variegata fenomenologia del patronage, secondo la diversa rilevanza degli interessi in gioco: sul versante dell’atto lecito, come negozio unilaterale atipico, per il ruolo che l’agire autonomo dei privati assume sul terreno della garanzia del credito; su quello dell’atto illecito, occupando, su questo diverso piano, l’area tematica della responsabilità civile, per i riflessi che tali dichiarazioni possono spiegare nei confronti, oltre che del destinatario, anche dei terzi e, in particolare, dei creditori del patrocinato. Viene, infine, ricostruito il sistema dei rimedi, che si muove tra la responsabilità, per il caso di inadempimento del patronage promissorio, ovvero per la illiceità del suo contenuto informativo (erroneo o addirittura mendace), e la invalidità, che può colpire lo stesso contratto di finanziamento stipulato con il patrocinato, in ragione dell’eventuale interferenza decettiva del patronnant nelle trattative.File | Dimensione | Formato | |
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