L’ampliamento delle fonti di finanziamento diverse da quelle bancarie e la corrispondente offerta di nuove opportunità di investimento, unitamente alla ricerca di soluzioni tecnologiche in grado di migliorare l’incontro tra la domanda e l’offerta di risorse finanziarie, hanno rappresentato alcuni tra i fattori più attenzionati dai recenti interventi regolatori, europei e nazionali, a supporto del sistema imprenditoriale. Il ricorso alla finanza alternativa ha assunto una valenza strumentale per colmare i ritardi dell’economia nel campo dell’innovazione, della crescita dimensionale delle imprese e dell’aumento della produttività. Particolare interesse è stato rivolto alle imprese di ridotta dimensione che, per le rilevate caratteristiche funzionali e strutturali, posseggono un elevato potenziale di crescita per l’intero sistema. In questo contesto si inserisce il crowdfunding che, sfruttando le nuove tecnologie digitali, si presenta particolarmente adatto alle richieste di imprese e investitori, ma anche agli obiettivi di mercato. Esso, nelle sue configurazioni più sofisticate riconducibili all’investment based e al lending based, si propone di diventare uno strumento di riferimento efficiente e stabile nel panorama della finanza innovativa, poiché capace di affiancarsi ai tradizionali finanziamenti bancari, offrendone un’alternativa complementare e integrativa. Nel nostro ordinamento, il riconoscimento giuridico di tale istituto ha seguito percorsi diversi: così, se per l’investment crowdfunding è stata scelta la via di emanare una disciplina ad hoc che potesse pienamente rispondere ai bisogni degli operatori coinvolti, per il lending crowdfunding si è, invece, optato per l’estensione di una normativa già esistente ma rivolta ad istituti diversi, che solo parzialmente presenta analogie con la tecnica di finanziamento. Ciò comporta situazioni di incertezze e di disomogeneità che possono andare a discapito proprio dell’evoluzione dello stesso istituto e del ruolo ad esso attribuito dalla regolamentazione europea ove è ritenuto, addirittura, tra i principali fattori che possono concorrere alla realizzazione della CMU. Tali anomalie sono destinate a trovare adeguata composizione all’interno di un’unica disciplina europea sui prestatori dei servizi di crowdfunding che si propone di dare un assetto definitivo ed unitario all’istituto, in un più ampio quadro disciplinare volto a sfruttare le potenzialità dell’innovazione tecnologica in campo finanziario. Questa normativa, attualmente al vaglio delle istituzioni europee, ricomprenderà al suo interno sia le operazioni di investment che quelle di lending crowdfunding, sottoponendole a regole e principi comuni ed omogenei e ad un unico sistema di vigilanza, che garantiranno, fra l’altro, la necessaria operatività cross border delle piattaforme digitali che operano in questo settore.

La finanza innovativa per le imprese: sviluppi digitali ed evoluzioni regolatorie.

roberto caratozzolo
2020-01-01

Abstract

L’ampliamento delle fonti di finanziamento diverse da quelle bancarie e la corrispondente offerta di nuove opportunità di investimento, unitamente alla ricerca di soluzioni tecnologiche in grado di migliorare l’incontro tra la domanda e l’offerta di risorse finanziarie, hanno rappresentato alcuni tra i fattori più attenzionati dai recenti interventi regolatori, europei e nazionali, a supporto del sistema imprenditoriale. Il ricorso alla finanza alternativa ha assunto una valenza strumentale per colmare i ritardi dell’economia nel campo dell’innovazione, della crescita dimensionale delle imprese e dell’aumento della produttività. Particolare interesse è stato rivolto alle imprese di ridotta dimensione che, per le rilevate caratteristiche funzionali e strutturali, posseggono un elevato potenziale di crescita per l’intero sistema. In questo contesto si inserisce il crowdfunding che, sfruttando le nuove tecnologie digitali, si presenta particolarmente adatto alle richieste di imprese e investitori, ma anche agli obiettivi di mercato. Esso, nelle sue configurazioni più sofisticate riconducibili all’investment based e al lending based, si propone di diventare uno strumento di riferimento efficiente e stabile nel panorama della finanza innovativa, poiché capace di affiancarsi ai tradizionali finanziamenti bancari, offrendone un’alternativa complementare e integrativa. Nel nostro ordinamento, il riconoscimento giuridico di tale istituto ha seguito percorsi diversi: così, se per l’investment crowdfunding è stata scelta la via di emanare una disciplina ad hoc che potesse pienamente rispondere ai bisogni degli operatori coinvolti, per il lending crowdfunding si è, invece, optato per l’estensione di una normativa già esistente ma rivolta ad istituti diversi, che solo parzialmente presenta analogie con la tecnica di finanziamento. Ciò comporta situazioni di incertezze e di disomogeneità che possono andare a discapito proprio dell’evoluzione dello stesso istituto e del ruolo ad esso attribuito dalla regolamentazione europea ove è ritenuto, addirittura, tra i principali fattori che possono concorrere alla realizzazione della CMU. Tali anomalie sono destinate a trovare adeguata composizione all’interno di un’unica disciplina europea sui prestatori dei servizi di crowdfunding che si propone di dare un assetto definitivo ed unitario all’istituto, in un più ampio quadro disciplinare volto a sfruttare le potenzialità dell’innovazione tecnologica in campo finanziario. Questa normativa, attualmente al vaglio delle istituzioni europee, ricomprenderà al suo interno sia le operazioni di investment che quelle di lending crowdfunding, sottoponendole a regole e principi comuni ed omogenei e ad un unico sistema di vigilanza, che garantiranno, fra l’altro, la necessaria operatività cross border delle piattaforme digitali che operano in questo settore.
2020
I Diritti Economici
9788813373290
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