In materia di danno ‘da vacanza rovinata’, inteso come disagio psicofisico per la mancata realizzazione, in tutto o in parte della vacanza programmata, la prova dell’inadempimento esaurisce in sé la prova anche del danno, non potendo formare oggetto di prova diretta gli stati psichici dell’attore, desumibili, peraltro, dalla mancata realizzazione della finalità turistica e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle attività e dei servizi prestati, essenziali alla realizzazione dello scopo vacanziero. (Nella fattispecie pur essendo certamente rilevante la finalità di studio, ciò non ha tolto che rivestisse importanza anche la finalità turistica atteso che i viaggi di studio evidentemente comportano la duplice utilità dello studio e della vacanza).
Viaggio studio all'estero e danno da vacanza rovinata
Mariafrancesca Cocuccio
2020
Abstract
In materia di danno ‘da vacanza rovinata’, inteso come disagio psicofisico per la mancata realizzazione, in tutto o in parte della vacanza programmata, la prova dell’inadempimento esaurisce in sé la prova anche del danno, non potendo formare oggetto di prova diretta gli stati psichici dell’attore, desumibili, peraltro, dalla mancata realizzazione della finalità turistica e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle attività e dei servizi prestati, essenziali alla realizzazione dello scopo vacanziero. (Nella fattispecie pur essendo certamente rilevante la finalità di studio, ciò non ha tolto che rivestisse importanza anche la finalità turistica atteso che i viaggi di studio evidentemente comportano la duplice utilità dello studio e della vacanza).Pubblicazioni consigliate
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