Con sent. n. 169/2020, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le eccezioni di illegittimità costituzionale degli artt. 10, l. n. 124/2015, Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, e 3, D.Lgs. n. 219/2016, Attuazione della delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sollevate per contrasto con gli artt. 5, 117 e 120 Cost. Sul piano processuale, la Consulta consolida innanzitutto la scelta di estendere il sindacato di legittimità costituzionale dalla disciplina di delega alla decretazione delegata (nella misura in cui ovviamente quest’ultima rinvenga nella prima fonte interposta l’origine della propria legittimità). Su quello sostanziale, si conferma la pregressa giurisprudenza in tema, rispettivamente, di leale collaborazione-“madre” ed intesa-“figlia”: rispetto alla prima, trova ulteriore rinsaldo non solo l’an del correlativo principio ma pure, se non soprattutto, il quando (laddove, in particolare, si richiede che coerente con la collaborazione con le Regioni dovrà complessivamente dimostrarsi l’intero processo avviato dal Parlamento, e perciò attuativo della delega, e non già il singolo atto della sequenza procedimentale atomisticamente inteso); con riferimento alla seconda, escono altresì irrobustiti tanto gli assunti a suo tempo elaborati in relazione al metodo dell’accordo quanto con riferimento al suo merito. Ad una manciata di anni dalla sua pronunzia, l’“effetto di marea” della celebre sent. n. 251/2016 non sembra, insomma, aver esaurito la propria spinta anche sul presente decisum.
L’intesa Stato-Regioni e l’effetto di marea della sent. n. 251/2016 (a margine della recente giurisprudenza sul riordino delle Camere di commercio)
stefano agosta
2020-01-01
Abstract
Con sent. n. 169/2020, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le eccezioni di illegittimità costituzionale degli artt. 10, l. n. 124/2015, Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, e 3, D.Lgs. n. 219/2016, Attuazione della delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sollevate per contrasto con gli artt. 5, 117 e 120 Cost. Sul piano processuale, la Consulta consolida innanzitutto la scelta di estendere il sindacato di legittimità costituzionale dalla disciplina di delega alla decretazione delegata (nella misura in cui ovviamente quest’ultima rinvenga nella prima fonte interposta l’origine della propria legittimità). Su quello sostanziale, si conferma la pregressa giurisprudenza in tema, rispettivamente, di leale collaborazione-“madre” ed intesa-“figlia”: rispetto alla prima, trova ulteriore rinsaldo non solo l’an del correlativo principio ma pure, se non soprattutto, il quando (laddove, in particolare, si richiede che coerente con la collaborazione con le Regioni dovrà complessivamente dimostrarsi l’intero processo avviato dal Parlamento, e perciò attuativo della delega, e non già il singolo atto della sequenza procedimentale atomisticamente inteso); con riferimento alla seconda, escono altresì irrobustiti tanto gli assunti a suo tempo elaborati in relazione al metodo dell’accordo quanto con riferimento al suo merito. Ad una manciata di anni dalla sua pronunzia, l’“effetto di marea” della celebre sent. n. 251/2016 non sembra, insomma, aver esaurito la propria spinta anche sul presente decisum.Pubblicazioni consigliate
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