L’ordinanza in commento contiene apprezzabili affermazioni in tema di c.d. “prova di resistenza”, sancendone la irrilevanza, ma al contempo fissa un generale e inaccettabile principio di rilevabilità d’ufficio, ad opera del giudice, del motivo d’urgenza legittimante il sacrificio del diritto al contraddittorio del contribuente ex art. 12, comma 7, L. n. 212/2000. La pronuncia si sofferma anche, correttamente, sulla (questa volta) non esercitabilità d’ufficio, dei poteri istruttori del giudice tributario, ex art. 7, D.Lgs. n. 546/1992, per sanare un’omissione probatoria “colpevole” di una delle parti del giudizio.
Cassazione, 24 novembre 2020, n. 26650: un’ordinanza “luci e ombre” in tema di contraddittorio anticipato e di esercizio d’ufficio dei poteri istruttori del giudice,
Andrea Colli Vignarelli
2021-01-01
Abstract
L’ordinanza in commento contiene apprezzabili affermazioni in tema di c.d. “prova di resistenza”, sancendone la irrilevanza, ma al contempo fissa un generale e inaccettabile principio di rilevabilità d’ufficio, ad opera del giudice, del motivo d’urgenza legittimante il sacrificio del diritto al contraddittorio del contribuente ex art. 12, comma 7, L. n. 212/2000. La pronuncia si sofferma anche, correttamente, sulla (questa volta) non esercitabilità d’ufficio, dei poteri istruttori del giudice tributario, ex art. 7, D.Lgs. n. 546/1992, per sanare un’omissione probatoria “colpevole” di una delle parti del giudizio.File in questo prodotto:
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