L’ordinanza in commento affronta due problematiche di particolare rilevanza per il processo tributario: quella del valore da attribuire alla dichiarazione contra se del contribuente (considerata confessione stragiudiziale, quindi prova non già indiziaria, ma diretta del maggior imponibile accertato dall’Amministrazione finanziaria, non bisognevole, come tale, di ulteriori riscontri), e quella del valore da attribuire alle dichiarazioni di terzi (da considerare fornite del valore probatorio proprio degli elementi indiziari, i quali, mentre possono concorrere a formare il convincimento del giudice, non sono idonei a costituire, da soli, il fondamento della decisione).

Valore probatorio delle dichiarazioni del contribuente e dei terzi (parte seconda)

Andrea Colli Vignarelli
2021-01-01

Abstract

L’ordinanza in commento affronta due problematiche di particolare rilevanza per il processo tributario: quella del valore da attribuire alla dichiarazione contra se del contribuente (considerata confessione stragiudiziale, quindi prova non già indiziaria, ma diretta del maggior imponibile accertato dall’Amministrazione finanziaria, non bisognevole, come tale, di ulteriori riscontri), e quella del valore da attribuire alle dichiarazioni di terzi (da considerare fornite del valore probatorio proprio degli elementi indiziari, i quali, mentre possono concorrere a formare il convincimento del giudice, non sono idonei a costituire, da soli, il fondamento della decisione).
2021
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