La sentenza della Cassazione penale 8 febbraio 2019, n. 6270, contribuisce a definire l’ambito di operatività del delitto di inquinamento ambientale, distinguendo questa figura criminosa dalla contravvenzione di cui all’art. 256, D. Lgs. n. 152/2006. Si tratterebbe di fattispecie non sovrapponibili, poiche´ la prima presuppone l’esistenza di un evento naturalistico non richiesto, ovvero la compromissione o il deterioramento significativo e misurabile degli elementi ambientali indicati ai numeri 1 e 2 del 1º comma e postula, pertanto, un quid pluris rispetto al deposito incontrollato di rifiuti.
Inquinamento ambientale e deposito incontrollato di rifiuti.
simona raffaele
2019-01-01
Abstract
La sentenza della Cassazione penale 8 febbraio 2019, n. 6270, contribuisce a definire l’ambito di operatività del delitto di inquinamento ambientale, distinguendo questa figura criminosa dalla contravvenzione di cui all’art. 256, D. Lgs. n. 152/2006. Si tratterebbe di fattispecie non sovrapponibili, poiche´ la prima presuppone l’esistenza di un evento naturalistico non richiesto, ovvero la compromissione o il deterioramento significativo e misurabile degli elementi ambientali indicati ai numeri 1 e 2 del 1º comma e postula, pertanto, un quid pluris rispetto al deposito incontrollato di rifiuti.File in questo prodotto:
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