La voce Cooperazione colposa ripercorre le origini dell’art. 113 c.p. nel quadro del dibattito storico sulla discussa compatibilità logica tra colpa e compartecipazione criminosa, per poi approfondire la perdurante querelle sulla sua inutilità o, per contro, sulla sua pericolosità: ammettere la vocazione incriminatrice dell’art. 113 c.p. - e la conseguente punibilità di condotte colpose atipiche - sarebbe infatti in contrasto col carattere frammentario della materia penale, oltre che con la natura sussidiaria ed eccezionale dell’imputazione colposa nei delitti. Il dubbio sull’inutilità della fattispecie in esame viene risolto attraverso un raffronto strutturale tra la clausola generale sulla cooperazione colposa e l’istituto affine del concorso di cause colpose indipendenti di cui all’art. 41, comma 3, c.p. Quello sulla pericolosità sfocia invece in un’indagine volta, per un verso, a chiarire quale sia l’elemento psicologico nella cooperazione e, per l’altro, a delineare la controversa funzione incriminatrice dell’art. 113 in rapporto ai reati a forma vincolata e a quelli causalmente orientati. Segue una breve panoramica delle applicazioni giurisprudenziali dell’art. 113 c.p., anche nelle sue intersezioni con l’art. 40 cpv. c.p. Un rapido excursus comparatistico evidenzia come gli ordinamenti giuridici privi di una clausola generale di incriminazione suppletiva ad hoc tendano a risolvere il problema del concorso colposo attraverso una dilatazione dei margini della tipicità colposa monosoggettiva. Non mancano, infine, cenni alla questione del concorso colposo nelle contravvenzioni.
Cooperazione colposa
Lucia Risicato
2021-01-01
Abstract
La voce Cooperazione colposa ripercorre le origini dell’art. 113 c.p. nel quadro del dibattito storico sulla discussa compatibilità logica tra colpa e compartecipazione criminosa, per poi approfondire la perdurante querelle sulla sua inutilità o, per contro, sulla sua pericolosità: ammettere la vocazione incriminatrice dell’art. 113 c.p. - e la conseguente punibilità di condotte colpose atipiche - sarebbe infatti in contrasto col carattere frammentario della materia penale, oltre che con la natura sussidiaria ed eccezionale dell’imputazione colposa nei delitti. Il dubbio sull’inutilità della fattispecie in esame viene risolto attraverso un raffronto strutturale tra la clausola generale sulla cooperazione colposa e l’istituto affine del concorso di cause colpose indipendenti di cui all’art. 41, comma 3, c.p. Quello sulla pericolosità sfocia invece in un’indagine volta, per un verso, a chiarire quale sia l’elemento psicologico nella cooperazione e, per l’altro, a delineare la controversa funzione incriminatrice dell’art. 113 in rapporto ai reati a forma vincolata e a quelli causalmente orientati. Segue una breve panoramica delle applicazioni giurisprudenziali dell’art. 113 c.p., anche nelle sue intersezioni con l’art. 40 cpv. c.p. Un rapido excursus comparatistico evidenzia come gli ordinamenti giuridici privi di una clausola generale di incriminazione suppletiva ad hoc tendano a risolvere il problema del concorso colposo attraverso una dilatazione dei margini della tipicità colposa monosoggettiva. Non mancano, infine, cenni alla questione del concorso colposo nelle contravvenzioni.Pubblicazioni consigliate
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