È noto che il legislatore del 2016 abbia rivoluzionato il settore bancario del credito cooperativo, obbligando le banche di credito cooperativo – tranne che non ricadano nel territorio dell’Alto Adige - ad aderire ad un gruppo di società, denominato “Gruppo bancario cooperativo”, per continuare (o ini ziare) ad esercitare l’attività bancaria in forma cooperativa (c.d. “Bcc af filiate”). In questo gruppo tra la controllante, costituita in forma di so cietà per azioni, e le Bcc affiliate si instaurano, per il tramite del contratto di coesione e del collegato accordo di garanzia, relazioni giuridiche e fi nanziarie di tipo top-down, seppur in presenza di una struttura di gruppo di matrice bottom-up (c.d. a piramide invertita). La rivoluzione attuata dagli artt. 37-bis e 37-ter t.u.b., come applicati dalle Disposizioni di vigilanza, è bene evidenziata dal fatto che al vertice del gruppo bancario cooperativo vi è una società per azioni che, seb bene costituita dal “basso” per risolvere i (paventati) problemi delle ban che di credito cooperativo e dalle stesse partecipata in misura maggiori taria, è dotata per contratto di un potere di direzione unitaria che si pre senta pregnante, invasivo e specifico tanto da non trovare riscontro, per alcuni profili, né sotto il profilo strutturale né sotto quelle funzionale, nel potere di direzione unitaria esercitato, nel gruppo di fatto o nel gruppo bancario ordinario, attraverso l’influenza dominante attribuita dal controllo partecipativo ex art. 2359 c.c. e art. 61 t.u.b.
La direzione unitaria nel gruppo bancario cooperativo
Giulia Rugolo
2021-01-01
Abstract
È noto che il legislatore del 2016 abbia rivoluzionato il settore bancario del credito cooperativo, obbligando le banche di credito cooperativo – tranne che non ricadano nel territorio dell’Alto Adige - ad aderire ad un gruppo di società, denominato “Gruppo bancario cooperativo”, per continuare (o ini ziare) ad esercitare l’attività bancaria in forma cooperativa (c.d. “Bcc af filiate”). In questo gruppo tra la controllante, costituita in forma di so cietà per azioni, e le Bcc affiliate si instaurano, per il tramite del contratto di coesione e del collegato accordo di garanzia, relazioni giuridiche e fi nanziarie di tipo top-down, seppur in presenza di una struttura di gruppo di matrice bottom-up (c.d. a piramide invertita). La rivoluzione attuata dagli artt. 37-bis e 37-ter t.u.b., come applicati dalle Disposizioni di vigilanza, è bene evidenziata dal fatto che al vertice del gruppo bancario cooperativo vi è una società per azioni che, seb bene costituita dal “basso” per risolvere i (paventati) problemi delle ban che di credito cooperativo e dalle stesse partecipata in misura maggiori taria, è dotata per contratto di un potere di direzione unitaria che si pre senta pregnante, invasivo e specifico tanto da non trovare riscontro, per alcuni profili, né sotto il profilo strutturale né sotto quelle funzionale, nel potere di direzione unitaria esercitato, nel gruppo di fatto o nel gruppo bancario ordinario, attraverso l’influenza dominante attribuita dal controllo partecipativo ex art. 2359 c.c. e art. 61 t.u.b.File | Dimensione | Formato | |
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