Sebbene l’art. 63 comma 2 c.p.p. preveda l’inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni rese, qualora l’autorità procedente sia consapevole della sussistenza di indizi a carico dell’esaminato e non applichi le garanzie previste per l’audizione della persona sottoposta ad indagini o dell’imputato, la suprema Corte ritiene che nel caso in cui l’emersione degli indizi avvenga nel corso dell’esame e l’organo procedente non lo interrompa ai sensi dell’art. 63, comma 1, c.p.p., tale violazione determina l’inutilizzabilità delle dichiarazioni acquisite solo contro la persona che le ha rese.
Dichiarazioni autoindizianti e regime sanzionatorio
RIZZO Corrado
2021-01-01
Abstract
Sebbene l’art. 63 comma 2 c.p.p. preveda l’inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni rese, qualora l’autorità procedente sia consapevole della sussistenza di indizi a carico dell’esaminato e non applichi le garanzie previste per l’audizione della persona sottoposta ad indagini o dell’imputato, la suprema Corte ritiene che nel caso in cui l’emersione degli indizi avvenga nel corso dell’esame e l’organo procedente non lo interrompa ai sensi dell’art. 63, comma 1, c.p.p., tale violazione determina l’inutilizzabilità delle dichiarazioni acquisite solo contro la persona che le ha rese.File in questo prodotto:
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