La nota analizza la sentenza n. 4011 del 19 Febbraio 2013 della Corte di Cassazione in materia di fondo patrimoniale ed opposizione all'esecuzione, in relazione all'onere della prova. La pronuncia esaminata, in applicazione di principi ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità, affronta e risolve la questione facendo capo, sostanzialmente, all’efficacia privilegiata del “titolo esecutivo” – peculiare strumento di legittimazione del creditore procedente – ed alla natura “eccezionale” dei limiti all’esecuzione, onerando, così, il debitore della prova (nel caso di specie) dei presupposti dell’impignorabilità, ed “aggravando”, conseguentemente, la sua posizione processuale nel giudizio di cognizione introdotto con l’accennata opposizione.
Diritto di procedere in executivis e limiti alla pignorabilità: l’onere della prova in rapporto con l’efficacia del titolo esecutivo
D. Micali
2014-01-01
Abstract
La nota analizza la sentenza n. 4011 del 19 Febbraio 2013 della Corte di Cassazione in materia di fondo patrimoniale ed opposizione all'esecuzione, in relazione all'onere della prova. La pronuncia esaminata, in applicazione di principi ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità, affronta e risolve la questione facendo capo, sostanzialmente, all’efficacia privilegiata del “titolo esecutivo” – peculiare strumento di legittimazione del creditore procedente – ed alla natura “eccezionale” dei limiti all’esecuzione, onerando, così, il debitore della prova (nel caso di specie) dei presupposti dell’impignorabilità, ed “aggravando”, conseguentemente, la sua posizione processuale nel giudizio di cognizione introdotto con l’accennata opposizione.Pubblicazioni consigliate
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