L’esenzione obbligatoria da accise sui prodotti energetici impiegati come carburante per la navigazione nelle acque comunitarie si applica anche al bunkeraggio di unità da diporto, a condizione che siano utilizzate per scopi commerciali, ovvero che la navigazione da parte dell’utilizzatore implichi una prestazione di servizi a titolo oneroso. L'onere della prova di effettivo utilizzo commerciale è a carico del soggetto che invoca l’esenzione, e non è sufficiente il rinvio alla natura del contratto in base al quale tale soggetto è legittimato ad utilizzare il mezzo.

Gli incerti confini dell’esenzione da accise sul bunkeraggio di unità da diporto utilizzate a fini commerciali nelle acque comunitarie

Andrea Buccisano
2021-01-01

Abstract

L’esenzione obbligatoria da accise sui prodotti energetici impiegati come carburante per la navigazione nelle acque comunitarie si applica anche al bunkeraggio di unità da diporto, a condizione che siano utilizzate per scopi commerciali, ovvero che la navigazione da parte dell’utilizzatore implichi una prestazione di servizi a titolo oneroso. L'onere della prova di effettivo utilizzo commerciale è a carico del soggetto che invoca l’esenzione, e non è sufficiente il rinvio alla natura del contratto in base al quale tale soggetto è legittimato ad utilizzare il mezzo.
2021
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