La c.d. retroattività reale dell’azione di riduzione consente al legittimario di ottenere la restituzione del bene oggetto della donazione lesiva della legittima anche nei confronti dell’avente causa dal donatario. La provenienza donativa, pertanto, rappresenta una qualità fondamentale del bene poiché incide sulla sicurezza e sulla stabilità del trasferimento. La questione sottoposta all’esame della Suprema Corte riguarda l’ipotesi in cui, in sede di conclusione di un preliminare di vendita, il promittente venditore abbia taciuto alla controparte tale provenienza. I giudici di legittimità, da un lato, confermano un orientamento ormai consolidato: il promissario acquirente non può rifiutarsi di stipulare il definitivo invocando il rimedio previsto dall’art. 1481 c.c. poiché la provenienza donativa del bene, di per sé, non integra gli estremi del pericolo concreto ed attuale di rivendica richiesto dalla norma; dall’altro lato, però, e per la prima volta, ammettono che il rifiuto del promissario acquirente alla stipula del definitivo possa fondarsi sul rimedio generale previsto dall’art. 1460 c.c., qualora ne ricorrono i presupposti.
Tutela reale dei legittimari e contratto preliminare
Vera Bilardo
2020-01-01
Abstract
La c.d. retroattività reale dell’azione di riduzione consente al legittimario di ottenere la restituzione del bene oggetto della donazione lesiva della legittima anche nei confronti dell’avente causa dal donatario. La provenienza donativa, pertanto, rappresenta una qualità fondamentale del bene poiché incide sulla sicurezza e sulla stabilità del trasferimento. La questione sottoposta all’esame della Suprema Corte riguarda l’ipotesi in cui, in sede di conclusione di un preliminare di vendita, il promittente venditore abbia taciuto alla controparte tale provenienza. I giudici di legittimità, da un lato, confermano un orientamento ormai consolidato: il promissario acquirente non può rifiutarsi di stipulare il definitivo invocando il rimedio previsto dall’art. 1481 c.c. poiché la provenienza donativa del bene, di per sé, non integra gli estremi del pericolo concreto ed attuale di rivendica richiesto dalla norma; dall’altro lato, però, e per la prima volta, ammettono che il rifiuto del promissario acquirente alla stipula del definitivo possa fondarsi sul rimedio generale previsto dall’art. 1460 c.c., qualora ne ricorrono i presupposti.Pubblicazioni consigliate
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